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Agevolazioni
fiscali
Redditi esenti
Sono
esclusi dall’imposta sul reddito le prestazioni economiche
assistenziali erogate dallo Stato a carattere continuativo
o temporaneo; non vi è quindi obbligo di dichiarazione
della pensione, assegno mensile, indennità di accompagnamento,
indennità di frequenza (D.P.R. 29/9/73 n. 601, art.
34; D.P.R. 22/12/86, n. 917 art. 3).
Spese
deducibili dal reddito
Sono deducibili per l’intero ammontare, le spese mediche
e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di
grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute
dai soggetti indicati nell’art. 3 della Legge n. 104/92
(Circolare Ministero delle Finanze n. 25/E, 6/2/97).
Sono inoltre deducibili dal reddito le spese sostenute dai
grandi invalidi per stipendi e contributi pagati per chi
presta loro assistenza anche se fornita da personale non
specializzato (decisione n. 84, 5/1/89 della Commissione
Tributaria Centrale).
La deduzione spetta anche se le spese sono state sostenute
nell’interesse di familiari a carico.
Con Circolare 15 maggio 1997 n. 137/E il Ministero delle
Finanze - Dipartimento delle entrate, entra ancora nel merito
del concetto di “assistenza specifica” ricordando
che per una definizione corretta è necessario far
riferimento ai provvedimenti del Ministero della Sanità
relativi a prestazioni, specialità farmaceutiche,
protesi, ecc.
Per quanto riguarda le spese sostenute per terapie psicomotorie
da soggetti portatori di handicap, si ricorda che con la
circolare n. 25/E del 6 febbraio 1997 è stato precisato
che ai fini dell’inquadramento in una delle spese
sanitarie comprese nell’art. 13-bis, comma 1, lettera
c), del Tuir, occorre fare riferimento ai provvedimenti
del Ministero della Sanità, contenenti l’elenco
delle specialità farmaceutiche, delle prestazioni
specialistiche, delle protesi, ecc.
Ovviamente, analogo comportamento si deve assumere per le
spese mediche e di assistenza specifica deducibili di cui
all’art. 10, comma 1, lettera b, del Tuir.
Si
ricorda che per deducibilità si intende la possibilità
di dedurre dal reddito complessivo alcuni oneri sostenuti
dal contribuente; l’agevolazione è quindi diversa
dalla detraibilità.
Spese
detraibili
È possibile scalare dalle imposte dovute allo Stato
il 19% della somma pagata per l’acquisto di sussidi
tecnici-informatici (art. 2, comma 1, D.M. 14/3/98).
Ne hanno diritto le persone riconosciute in situazione di
handicap ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104/92
o il familiare a cui queste persone risultano fiscalmente
a carico.
Per fruire di questa agevolazione occorre allegare:
1. il certificato di handicap
2. il certificato medico (anche del medico di famiglia)
che attesta che quel sussidio facilita l’integrazione
e l’autosufficienza della persona disabile
3. la fattura o ricevuta dell’avvenuto pagamento.
Ancora, la stessa detrazione del 19% può essere applicata
per le spese sostenute per l’acquisto di autoveicolo,
entro la somma di L. 35.000.000 e una volta ogni quattro
anni. Per quanto riguarda i disabili psichici, tale agevolazione
è riservata ai genitori o familiari che hanno a carico
fiscale la persona con handicap titolare di indennità
di accompagnamento (legge n. 388, 23/12/2000, art. 30, comma
7) e riconosciuti con handicap in situazione di gravità
ai sensi del comma 3, art. 3 della legge n. 104/92 (Circolare
Ministero delle finanze 11/5/01 n. 46). Inoltre la legge
n. 448, 28/12/01 (finanziaria per il 2002) ha pevisto che
le detrazioni per il figlio disabile (ai sensi dell’art.
3 della legge n. 104/92) a carico sia di 774,69 euro (se
il reddito complessivo non supera 36.151,98 euro, cioè
70.000.000) invece che di 516,46 euro come è stabilito
per i figli non disabili (art. 2, comma 1, punto b).
Riduzione
dell’aliquota IVA al 4%
per acquisto auto:
L’art. 30, comma 7 della legge n. 388, 23/12/2000
(legge finanziaria 2001) ha finalmente introdotto la possibilità
per i familiari di soggetti con handicap mentale o psichico
titolari di indennità di accompagnamento e riconosciuti
in situazione di handicap grave ai sensi del comma3, art.
3 della legge n. 104/92, di fruire dell’agevolazione
dell’IVA al 4% per l’acquisto di autoveicolo,
anche non modificato. Inoltre per avere l’IVA ridotta
occorre presentare le certificazioni attestanti il possesso
dei requisiti necessari (i due verbali rilasciati dalla
commissione medica ASL) al venditore all’atto di acquisto
del veicolo.
per
prestazioni socio-sanitarie
Sono assoggettate all’aliquota IVA al 4% anche le
prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o
ambulatoriale in favore di inabili adulti, rese da istituzioni,
enti e cooperative sia direttamente sia in convenzione.
per
acquisto di sussidi tecnici-informatici
La stessa aliquota agevolata si applica per l’acquisto
di sussidi tecnici e informatici relativi a menomazioni
funzionali permanenti e rivolti a facilitare l’autosufficienza
e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap
(D.L. n.669, 31/12/96, art.2, comma 9).
Hanno diritto a tale agevolazione esclusivamente disabili
con menomazioni di natura motoria o sensoriale che, per
fruirne, devono presentare il verbale di invalidità
civile o il certificato di situazione di handicap, la prescrizione
esclusivamente della ASL che attesta il collegamento funzionale
tra sussidio e natura della menomazione, l’eventuale
autocertificazione nella quale si attesta di essere in possesso
dei requisiti necessari alla fruizione dell’agevolazione
(sulla fattura rilasciata del rivenditore va indicato “Aliquota
IVA al 4% ai sensi dell’art. 2, comma 9, del D.L.
31/12/96 n. 669 (convertito dalla legge 28/2/97 n. 30)”.
“Si considerano sussidi tecnici-informatici, rivolti
a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione
dei soggetti portatori di handicap le apparecchiature e
i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche
o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità,
preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare
la comunicazione interpersonale, elaborazione scritta o
grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso
all'informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali
tali funzioni sono impedite o limitare da menomazioni di
natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio”
(art. 2, comma 1, Decreto M. Finanze 14/3/98).
Sussidi possono quindi essere: computer (e relativo software;
per accedere alle agevolazioni di cui sopra è necessario
in questo caso che l’uso del software sia esplicitamente
indicato nel certificato medico), modem, fax, telefono cellulare,
telecomandi, ecc.
L’accesso ad Internet non è considerato un
prodotto ma un servizio e pertanto a questo non possono
essere applicate le agevolazioni fiscali di cui sopra. Esistono
però dei rivenditori che offrono dei pacchetti completi
comprensivi di computer, modem e accesso alla rete. In questo
caso è possibile applicare le agevolazioni all’intero
pacchetto.
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