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Agevolazioni
sul posto di lavoro per i genitori, i familiari e i lavoratori
con disabilità
Dal
1992, anno di emanazione della legge n. 104, sono state
introdotte agevolazioni fruibili sul posto di lavoro esplicitamente
dirette ai genitori e ai familiari di persone con handicap
in situazione di gravità (non ricoverate in istituti
a tempo pieno) e ai lavoratori disabili. Nel corso degli
anni, soprattutto con la legge 388/2000 sono state previste
altre agevolazioni, e nel 2001 è stato pubblicato
il Decreto Legislativo n. 151, 26/3/2001 “Testo Unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternità e della paternità, a norma
dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53”.
Questo testo è oggi il riferimento normativo per
tutto ciò che riguarda le agevolazioni sul posto
di lavoro per tutti i genitori lavoratori.
I
genitori
I genitori lavoratori di bambini con disabilità,
fruiscono prima di tutto delle agevolazioni sulla maternità
e paternità stabilite, prima con la legge n. 1204/71,
poi con la legge n. 53/2000, infine con il Decreto legislativo
n. 151/2001 per tutti i genitori lavoratori.
Le mamme quindi accedono alla fruizione del “congedo
di maternità” (prima denominato “astensione
obbligatoria”) per cinque mesi complessivi, in genere
i due precedenti il parto e i tre successivi alla nascita
(ma è possibile utilizzare la flessibilità
del congedo, per cui ci si può astenere dal lavoro
dal mese precedente il parto e poi per i quattro mesi successivi
alla nascita, art. 20, D.L.vo n. 151/2001) e i papà
al “congedo di paternità” ma solo in
particolari e gravi condizioni; entrambi i genitori possono
fruire del “congedo parentale” (prima denominato
“astensione facoltativa” e riservato unicamente
alla madre che aveva facoltà di fruirlo entro il
primo anno di vita del bambino) utilizzabile complessivamente
per 10 mesi entro gli otto anni di vita del figlio. Ognuno
dei genitori ha comunque sei mesi di congedo parentale a
disposizione: questo significa che la madre o il padre possono
fruire di sei mesi, m se uno dei due li utilizza tutti,
l’altro genitore ha facoltà di utilizzarne
solo quattro (la legge, prevede che se è il padre
a fruire di almeno tre dei suoi mesi a disposizione, il
limite complessivo massimo di mensilità di congedo
parentale sale a 11 mesi). Ovviamente nel caso di genitore
unico, il congedo parentale è sempre di 10 mesi.
Durante il primo anno di vita del bambino la madre può
fruire dei “permessi orari” (prima venivano
di prassi indicati come “permesso per allattamento”):
due ore al giorno o un’ora al giorno nel caso di orario
lavorativo inferiore alle sei ore giornaliere; i permessi
orari possono essere fruiti sempre anche dal padre se nascono
gemelli, solo a particolari condizioni nel caso di nascita
di un bimbo solo (sono previste delle “incompatibilità”:
per esempio possono essere fruiti dalla madre quando per
lo stesso periodo il padre utilizza i suoi mesi di congedo
parentale, ma non può essere il contrario: il padre
può utilizzare i permessi orari per il figlio solo
se la madre per quello stesso periodo non fruisce del congedo
parentale o del suo prolungamento - Circolare INPS n. 109/00,
Circolare Ministero Lavoro n. 53/00, Circolare Ministero
Tesoro 25/10/00-).
Sono
previsti anche “permessi per la malattia del bambino”,
da fruire con modalità differenti tra dipendenti
pubblici e dipendenti privati: i privati possono assentarsi
dal lavoro per malattia del figlio senza limiti di giornate
entro i tre anni di età e questi permessi non sono
retribuiti ma sono coperti da contribuzione figurativa (incidono
sul calcolo delle ferie e la tredicesima, non sull’anzianità);
tra i tre e gli otto anni di età del bambino le giornate
previste sono cinque l’anno, senza retribuzione e
senza copertura figurativa (possono essere riscattate).
Questi permessi competono ad entrambi i genitori, ma sono
fruibili in alternativa, se entrambi i genitori sono dipendenti
occorre presentare la richiesta dichiarazione di responsabilità
in cui si attesta che l’altro genitore non è
negli stessi giorni in astensione dal lavoro per lo stesso
motivo. I dipendenti pubblici hanno diritto a 30 giorni
di permesso retribuito (coperto da contribuzione figurativa
e che non incide né su ferie né su anzianità)
all’anno per malattia del figlio di età compresa
tra uno e tre anni (fruibili da entrambi i genitori, ma
in alternativa). Tra i tre e gli otto anni le disposizioni
sono le stesse che per i dipendenti privati.
Per tutti è necessario presentare il certificato
del pediatra.
Inoltre, è vietato adibire al lavoro notturno tutte
le lavoratrici dal momento dell’accertamento dello
stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età
del bambino. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno
la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore
ai tre anni o in alternativa il lavoratore padre convivente
e ancora, la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico
genitore affidatario di un figlio convivente di età
inferiore ai 12 anni.
Tutte le agevolazioni previste per i genitori si applicano
anche agli affidatari e ai genitori adottivi, con specificità
legate al momento in cui il bambino entra a far parte del
nucleo familiare e alla sua età.
Ancora,
la legge prevede Congedi per eventi e cause particolari.
Questi congedi, continuativi o frazionati, non retribuiti,
non computati nell’anzianità di servizio né
ai fini previdenziali (il lavoratore può procedere
al riscatto), possono essere presi da chiunque per gravi
e documentati motivi familiari.
Il Decreto Ministeriale del Dipartimento per la Solidarietà
sociale della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 278,
del 21 luglio 2000 (“Regolamento recante disposizioni
di attuazione dell’articolo 4 della Legge n. 53/2000,
concernente congedi per eventi e cause particolari”),
all’art. 2 chiarisce i requisiti necessari per fruire
di detto congedo: i gravi motivi devono essere relativi
alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica,
dei soggetti di cui all’art. 433 del Codice Civile
(coniuge, figli e in loro mancanza i discendenti prossimi,
i genitori e in loro mancanza gli ascendenti prossimi, i
generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e
le sorelle) anche se non conviventi, nonché dei portatori
di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche
se non conviventi.
Per gravi motivi si intendono:
1. le necessità familiari derivanti dal decesso di
una delle persone sopraindicate;
2. le situazioni che comportano un impegno particolare del
dipendente o della propria famiglia nella cura o nell’assistenza
delle persone sopraindicate;
3. le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione
della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;
4. le situazioni, riferite ai soggetti sopraindicati ad
esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie:
a. patologie acute o croniche che determinano temporanea
o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale,
ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica,
neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica,
neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da
dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni
periodiche;
b. patologie acute o croniche che richiedono assistenza
continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici
e strumentali;
c. patologie acute o croniche che richiedano la partecipazione
attiva del familiare nel trattamento sanitario;
d. patologie dell’infanzia e dell’età
evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti
numeri 1, 2 e 3 per le quali il programma terapeutico e
riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o
del soggetto che esercita la potestà.
I
genitori di figli con handicap in situazione di gravità
Quando il bambino ha il riconoscimento di handicap
in situazione di gravità (ai sensi del comma 3, art.
3 della legge 104/92) e non è ricoverato a tempo
pieno presso istituti (per istituti si intendono strutture
residenziali, non si intende il ricovero ospedaliero), i
genitori (anche adottivi o affidatari) lavoratori possono
accedere ad ulteriori forme di agevolazioni descritte di
seguito.
I genitori che possono accedere alle agevolazioni in questione
sono:
- I genitori lavoratori dipendenti, pubblici o privati anche
con contratto a tempo determinato (Circolare INPS n. 138,
10/7/01, punto 3). Le agevolazioni possono essere fruite
da entrambi ma in alternativa.
- Il genitore lavoratore dipendente, pubblico o privato
anche con contratto a tempo determinato, il cui coniuge
sia lavoratore autonomo.
- Il genitore lavoratore dipendente, pubblico o privato
anche con contratto a tempo determinato, il cui coniuge
non lavora (art. 20 della Legge n. 53/2000).
Non hanno ovviamente diritto alle agevolazioni genitori
lavoratori autonomi mentre coloro che svolgono attività
socialmente utili possono fruire esclusivamente del permesso
mensile di tre giorni (art. 65, comma 5, Decreto L.vo 151/01).
-
Prolungamento del congedo parentale o permessi orari (fino
al compimento del terzo anno di vita del bambino)
Queste agevolazioni devono essere prese in alternativa
una all’altra e, nell’ambito della fruizione
di una o dell’altra, devono essere fruite da un solo
genitore alla volta.
Una volta trascorso il periodo di congedo di maternità
(tre mesi dopo il parto o eventualmente quattro mesi dopo
il parto nel caso si sia fruito della flessibilità
del congedo di maternità) e i successivi sei mesi
previsti di congedo parentale, ai sensi dell’art.
32 del D.L.vo n. 151/2001, le madri o in alternativa i padri
possono usufruire di un periodo di ulteriore astensione
dal lavoro fino al compimento di 3 anni di vita del bambino.
Durante tale periodo il lavoratore riceverà un’indennità
pari al 30% della retribuzione così come per il congedo
parentale, di cui è appunto il prolungamento. Su
tale questione il Consiglio di Stato si è espresso
con parere n. 1611/92, (vedi Circolare Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale n. 43, 1/4/94). Anche l’iter
per la richiesta è lo stesso di quello utilizzato
per la fruizione del congedo parentale: esistono presso
l’INPS moduli prestampati, cui va naturalmente allegato
il certificato di handicap in situazione di gravità.
Va fatto notare che il prolungamento del congedo parentale
può essere fruito una volta trascorso il periodo
“previsto” per lo stesso, cioè sei mesi.
Il genitore può anche non godere di tutti i mesi
di cui ha diritto di congedo parentale, ma decidere di utilizzarli,
così come prevede la legge entro il compimento dell’ottavo
anno di vita del bambino. Il prolungamento può essere
fruito solo a partire dal compimento del nono mese di vita
del figlio (o decimo, se il congedo di maternità
è stato di quattro mesi dopo il parto).
- Permessi orari
Anche per questi si tratta del prolungamento del permesso
orario previsto entro il primo anno di vita del bambino
per tutti i genitori lavoratori e sono quindi come questo,
interamente retribuiti. I genitori di bambini con handicap
in situazione di gravità possono continuare a fruire
dei riposi giornalieri fino al compimento dei tre anni di
età del figlio. Nel caso in cui l’orario di
lavoro sia inferiore alle sei ore giornaliere, il permesso
retribuito è limitato ad una sola ora (Circolare
Funzione Pubblica n. 90543/488, 26/6/92, Circolare INPS
n. 291, 30/10/95 e Circolare Ministero Lavoro n. 59, 30/4/96).
Queste ore, fruibili quindi per i genitori di bambini con
handicap in situazione di gravità tra due e tre anni
di età, possono essere utilizzate da uno contemporaneamente
alla fruizione dell’altro del periodo spettantigli
di congedo parentale “normale” (non del suo
prolungamento, ricordiamo che sono le due agevolazioni alternative
l’una all’altra), vedi Circolare INPS n. 133/2000.
Tre
giorni di permesso mensili (dopo il compimento dei tre anni
di età);
Questi permessi sono interamente retribuiti (Legge
n. 423, 27/10/93) e coperti da contribuzione figurativa
(art. 19, comma 1, punto a, Legge n. 53/2000). Vengono computati
nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti
relativi alla tredicesima mensilità e alle ferie
(comma 4, art. 33, legge 104/92). Vengono quindi conteggiati
ai fini dell’anzianità utile a raggiungere
il diritto alla pensione, ma non vengono conteggiati ai
fini dell’ammontare della pensione stessa.
I tre giorni non sono cumulabili con quelli dei mesi successivi
e non sono assoggettabili alla disciplina del recupero.
I tre giorni possono essere presi da entrambi i genitori
alternativamente: la Circolare INPS n. 133/2000 specifica
che l’alternatività si riferisce al numero
complessivo di giorni mensili (che restano tre) e possono
essere fruiti nell’ambito dello stesso mese da entrambi
i genitori (per es. 2 giorni il padre e un giorno la madre;
e il giorno preso dalla madre può essere coincidente
con uno dei due giorni preso dal padre). Inoltre sono frazionabili
in riposi giornalieri di sei mezze giornate per i dipendenti
privati (Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale n. 59, 30/4/96 e Circolare INPS n. 211, 31/10/96).
Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti pubblici, la
Circolare INPDAP n. 24, 29/5/2000 afferma che “i tre
giorni di permesso mensile possono essere fruiti anche frazionatamente
nel limite di 18 ore mensili”. In realtà il
Dipartimento della Funzione Pubblica non ha mai emanato
una circolare che fa sua tale interpretazione, e i singoli
comparti della pubblica amministrazione, su specifica richiesta
dell’interessato, hanno facoltà di applicare
o meno la frazionabilità.
Quando i figli con handicap in situazione di gravità
raggiungono la maggiore età, se il genitore che chiede
la fruizione dei permessi mensili è convivente con
questo, rimane il diritto incondizionato di goderne, e questo
indipendentemente dalla presenza nel nucleo familiare di
altra persona che possa accudire quel figlio. Se invece
il genitore che chiede la fruizione dei permessi non è
convivente con questi, (ricordiamo che parliamo in questo
caso di figli maggiorenni), allora per goderne deve dimostrare
che la sua assistenza al figlio è continuativa e
esclusiva (se quindi nel nucleo dove vive il figlio esiste
altra persona che può occuparsi del suo accudimento,
per es. la madre o un fratello, a questo genitore sarà
negata la fruizione di questa agevolazione).
Per il godimento dei permessi giornalieri è sufficiente
presentare una domanda valida per i 12 mesi successivi (Circolare
INPS n.80, 24/3/95) e non è mai necessario giustificarne
le modalità di utilizzo.
Nel caso in cui nello stesso nucleo familiare vivano più
persone handicappate in condizione di gravità maggiori
di tre anni di età, la persona che le assiste può
fruire di più benefici, consistenti ciascuno in un
permesso mensile di tre giorni (Circolare Ministero Funzione
Pubblica n. 20, 30/10/95, Circolare Ministero Lavoro n.
59, 30/4/96 e Circolare INPS n. 211, 31/10/96); in questo
caso occorre presentare tante domande quanti sono i figli
per i quali il genitore chiede i permessi.
Congedi
retribuiti per due anni
La legge finanziaria per il 2001, legge n. 388,
23/12/2000, ha introdotto al comma 2 dell’art. 80,
la possibilità per i genitori (in alternativa) o,
dopo la loro scomparsa, per uno dei fratelli conviventi
di soggetto con handicap in situazione di gravità,
accertata ai sensi del comma 3, art. 3 della legge n. 104/92
da almeno cinque anni, di fruire di un periodo di congedo
fino a due anni retribuito e coperto da contribuzione figurativa
(fino ad un importo massimo, stabilito per il 2001 in £.
70.000.000 lordi annui, poi rivalutato almeno per il 2002
in Euro 37.128,09, cioè £.71.890.000; la rivalutazione
è data sulla base della variazione dell’indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati. Vedi Circolare INPS n. 85, 26/4/02). L’INPS
ha emanato la Circolare applicativa di tale nuova norma,
la n. 64 del 15 marzo 2001 e l’INPDAP la Circolare
n. 2, 10/1/2002 (nella quale esplicita a chi il lavoratore
deve presentare la domanda -la propria amministrazione o
ente di appartenenza- e chi è tenuto a corrispondere
l’indennità spettante al lavoratore -gli enti
datori di lavoro).
Per quanto riguarda l’aspetto della contribuzione
figurativa, la Circolare INPS n. 85/2002 afferma che i periodi
goduti di questo congedo sono utili ai fini del diritto
e della misura delle pensioni, compresa la pensione di anzianità;
la Circolare INPDAP n. 2/2002 afferma che sono utili ai
fini del solo trattamento di quiescenza.
I due anni di congedo retribuito, possono essere fruiti
da entrambi i genitori, ma in alternativa. Questo significa
che i genitori possono “dividersi” i due anni,
fruendo l’uno del periodo di congedo quando l’altro
svolge attività lavorativa. Il congedo è quindi
fruibile anche in maniera frazionata. Lo stesso vale per
i fratelli, nel caso di decesso di entrambi i genitori;
ai fratelli viene però sempre richiesta la convivenza.
La domanda per fruire del congedo in questione va compilata,
per i dipendenti privati sugli appositi modelli predisposti
dall’INPS. Il datore di lavoro deve sempre accordare
il congedo entro 60 giorni dalla data della richiesta. Nell’articolo
che, nella legge finanziaria n. 388/2000 introduce la possibilità
del congedo retribuito, si afferma esplicitamente che “durante
il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire
dei benefici di cui all’art. 33 della legge n. 104/92”.
Dal momento che il congedo è fruibile anche frazionatamente,
e quindi per periodi inferiori al mese, l’INPS precisa
che la preclusione alla fruizione dei permessi dell’art.
33 vale anche per quel mese durante il quale, anche solo
per una sua parte, si è fruito del congedo retribuito.
Norma di riferimento oggi per questa agevolazione è
l’art. 42, comma 5 del Decreto Legislativo n. 151/2001.
È importante sapere che i due anni di congedo retribuito
di cui sopra, quindi riservati esclusivamente ai genitori
o, in loro assenza, a uno dei fratelli, di persona con handicap
in situazione di gravità riconosciuto da cinque anni,
non si cumulano con i due anni di congedi per eventi e cause
particolari di cui all’art. 4, comma 2, della Legge
n. 53/2000, quelli previsti per tutti i genitori e familiari.
Se un genitore di persona con handicap grave fruisce quindi
per es. di sei mesi di “congedo per gravi e documentati
motivi”, avrà sei mesi in meno di congedo retribuito
per il figlio con handicap in situazione di gravità.
Lavoro
notturno;
Non sono obbligati a prestare lavoro notturno (dalle
ore 24 alle ore 6) la lavoratrice o il lavoratore che abbia
a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge
n. 104/92 (art. 53, Decreto Legislativo n. 151/2001, che
riprende il testo dell'art. 5, commi 1 e 2, lettere a) e
b), della legge 9 dicembre 1977 n. 903).
Scelta
della sede di lavoro e non trasferibilità ad altra
sede;
Indipendentemente dall’età del figlio
assistito la legge introduce la possibilità di scegliere,
ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio
domicilio e di non essere trasferito senza il proprio consenso
ad altra sede (art. 33, comma 5, Legge n. 104/92).
Sebbene il comma 5 dell’art. 33 della legge 104 per
queste agevolazioni si riferisca a “persona handicappata”
senza il riferimento alla connotazione di gravità,
la giurisprudenza si è orientata in questi anni nella
direzione di richiedere anche per la fruizione di questa
la gravità (esistono alcune Sentenze di Tribunali
amministrativi regionali in questo senso).
Non è richiesta la convivenza con la persona con
handicap, come introdotto dall’art. 19 comma 1, punto
b della legge n. 53/00.
Per i dipendenti pubblici l’opportunità della
scelta della sede esiste esclusivamente nell’ambito
della medesima amministrazione o ente di appartenenza e
solo quando nella sede prescelta risulti vacante un posto
corrispondente alla qualifica posseduta dal dipendente stesso.
È sancito inoltre il diritto di non essere trasferito
senza esplicito consenso ad altra sede ma anche su questo
punto la giurisprudenza si è orientata a sottoporre
le necessità del singolo lavoratore a quelle dell’azienda.
Familiari che assistono persone con handicap in situazione
di gravità
Il comma 3, art. 33 della legge n. 104/92 recita che possono
fruire dei tre giorni di permesso mensile i parenti e gli
affini entro il terzo grado che assistono persone con handicap
in situazione di gravità non ricoverate a tempo pieno
e conviventi con questi.
L’art. 20 della legge n. 53, 8 marzo 2000, afferma
che non è necessaria la convivenza purché
l’assistenza sia continuativa ed esclusiva.
I parenti e gli affini entro il terzo grado possono fruire
anche delle agevolazioni previste dal comma 5 dell’art.
33, cioè la scelta della sede di lavoro e la non
trasferibilità.
Dopo la scomparsa dei genitori, uno dei fratelli convivente
con persona con handicap in situazione di gravità
riconosciuta da almeno cinque anni può richiedere
i due anni di permesso retribuito (vedi paragrafo relativo)
ovviamente se questi non sono stati già utilizzati
dai genitori.
Riscatti di periodi di congedo per assistenza a persone
con disabilità
I lavoratori dipendenti, che possono far valere complessivamente
almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza
di effettiva attività lavorativa nell’assicurazione
generale obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti o nelle forme di previdenza sostitutive
od esclusive della medesima hanno la facoltà di riscattare,
a domanda e nella misura massima complessiva di 5 anni,
periodi corrispondenti a quelli di assenza facoltativa dal
lavoro per gravidanza e puerperio e periodi di congedo per
motivi familiari relativi all’assistenza e cura dei
disabili in misura non inferiore all’80%, purché
in ogni caso si tratti di periodi non coperti da assicurazione
e successivi al 1° gennaio 1994 (art. 14, Decreto Legislativo
n. 503/92).
Per coloro che sono stati assunti dopo la data del 1°
gennaio 1996 e coloro che comunque rientrano nel sistema
pensionistico contributivo (Legge n. 335, 8/8/1995, “Riforma
del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”)
sono riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo
(art. 1, comma 40):
1. per assenza dal lavoro per periodi di educazione ed assistenza
dei figli fino al sesto anno di età in ragione di
centosettanta giorni per ciascun figlio;
2. per assenza dal lavoro per assistenza ai figli dal sesto
anno di età, al coniuge e al genitore purché
conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall’art.
3 della legge 5/2/92 n. 104, per la durata di venticinque
giorni complessivi l’anno, nel limite massimo di ventiquattro
mesi.
Inoltre alle lavoratrici madri (sempre rientranti nel sistema
contributivo) spetta un anticipo dell’età per
l’accesso alla pensione nella misura di 4 mesi per
ciascun figlio fino ad un massimo di 12 mesi.
Altre
agevolazioni
I lavoratori disabili o con familiari disabili,
oltre alle agevolazioni stabilite dall’art. 33 della
Legge n. 104/92, possono fruire di ulteriori facilitazioni
e di particolari condizioni previste eventualmente nei rispettivi
contratti di lavoro. In particolare per quanto riguarda
la legge n. 53/2000 all’art. 17, comma 3, questa considera
che “I contratti collettivi di lavoro possono prevedere
condizioni di maggiore favore rispetto a quelle previste
dalla presente legge”. Facilitazioni possono consistere
in turni di lavoro più adeguati per genitori con
figli disabili, periodi di aspettativa non retribuita, flessibilità
di orario, part-time.
Agevolazioni
per i lavoratori con disabilità
Il lavoratore riconosciuto con handicap in situazione
di gravità ai sensi del comma 3, art. 3 della l.
104/92, può fruire, alternativamente, dei permessi
giornalieri retribuiti di due ore o di quelli per tutta
la giornata per un massimo di tre giorni al mese (art. 33,
comma 6, legge 104/92). Se il lavoratore richiede la fruizione
dei tre giorni mensili, non ha perciò diritto ad
altri permessi.
La possibilità di richiedere, per esempio, la fruizione
di un giorno o due e poi anche permessi orari purché
non superi nel mese il monte ore di astensione prevista
(Circolare INPS n. 80, 24/3/95 e Circolare INPS n. 211,
31/10/96) è stata superata con la circolare INPS
n. 37/99 la quale consente di fruire, nell’ambito
dello stesso mese, di un solo tipo di agevolazione e in
ultimo dalla Legge n. 53/2000, art. 19, comma 1, punto c.
Se il lavoratore con disabilità convive con una persona
anch’essa con disabilità, che assiste, può
fruire cumulativamente dei benefici spettanti in qualità
di lavoratore portatore di handicap e di familiare convivente
di persona con disabilità (Circolare Ministero Funzione
Pubblica n. 20, 30/10/95, Circolare Ministero del Lavoro
n. 59, 30/4/96 e Circolare INPS n. 211, 31/10/96).
Ha inoltre diritto a scegliere, ove possibile, la sede di
lavoro più vicina al proprio domicilio e non può
essere trasferito senza il suo consenso.
L’art. 21 della Legge n.104/92 afferma che la persona
con grado di invalidità superiore a due terzi assunta
come vincitrice di concorso o ad altro titolo ha diritto
di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
L’art. 22 della stessa legge afferma che ai fini dell’assunzione
al lavoro pubblico e privato non è richiesta la certificazione
di sana e robusta costituzione fisica.
A decorrere dall’1 gennaio 2002 ai lavoratori con
invalidità superiore al 74% viene riconosciuta, su
richiesta dell’interessato, per ogni anno di lavoro
svolto il beneficio di due mesi di contribuzione, utile
ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità
contributiva (art. 80, comma 3, legge n. 388, 23/12/2000),
fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.
L'INPDAP ha emanato una Circolare informativa, la n.75,
27/12/01 sull'argomento, riguardante i dipendenti pubblici,
nella quale specifica che i contributi figurativi incidono
non solo per il raggiungimento del diritto alla quiescienza
ma anche sull'ammontare della pensione e l'INPS ha prodotto
la Circolare n. 29, 30/1/2002, nella quale si afferma che
il riconoscimento disposto dalla normativa determina una
maggiorazione di anzianità che assume rilevanza ai
soli fini del riconoscimento e della liquidazione del trattamento
pensionistico.
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