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Altre
agevolazioni per le persone con disabilità e per
il nucleo familiare
Ausili
Hanno diritto alla fornitura gratuita degli ausili, protesi
e ortesi elencati nel Nomenclatore Tariffario (Decreto Ministeriale
28/12/92) gli invalidi civili, del lavoro, di guerra o per
servizio, ciechi e sordomuti.
Ne hanno diritto anche i minori di 18 anni non riconosciuti
invalidi per i quali è riconosciuta la necessità
di effettuare un intervento compensativo e riabilitativo
al fine di prevenire l’instaurazione di una disabilità
irreversibile e i maggiorenni in attesa di riconoscimento
cui la Commissione medica USL abbia riscontrato una menomazione
invalidante che comporta una riduzione permanente della
capacità lavorativa non inferiore ad 1/3.
Erogazione: su prescrizione dello specialista ASL o di un
medico di fiducia, la USL autorizza l’erogazione della
fornitura indicata.
Assegno
per il nucleo familiare (L. n. 153, 13/5/88):
L’assegno, che dal 1998 riguarda anche i lavoratori
subordinati, compete in misura differente in rapporto al
numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare.
Il reddito familiare è costituito dall’ammontare
dei redditi complessivi assoggettabili all’IRPEF,
e redditi di qualsiasi natura.
Non devono essere computati nel reddito, e quindi non dichiarati:
i TFR, i trattamenti di famiglia, le rendite vitalizie INAIL,
le pensioni di guerra, le provvidenze economiche per gli
invalidi civili, le quote di indennità di trasferta
entro il limite fissato per l’assoggettamento fiscale.
I livelli di reddito (stabiliti in tabelle apposite INPS
e annualmente rivalutati) sono aumentati di L. 10.000.000
(dieci milioni), qualora all’interno del nucleo familiare
si trovino soggetti che, a causa di infermità fisica
o mentale, sono nell’assoluta e permanente impossibilità
di dedicarsi ad un proficuo lavoro o, se minorenni, che
abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti
e le funzioni proprie dell’età.
I medesimi livelli di reddito sono aumentati di altri 2.000.000
(due milioni) di lire se i soggetti aventi diritto all’assegno
si trovino in condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a
legalmente, celibe o nubile.
Il nucleo familiare è composto dal richiedente, dal
coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dai figli
ed equiparati di età inferiore ai 18 anni siano essi
legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali legalmente
riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente
matrimonio dell’altro coniuge, affidati, e, senza
limiti di età dai figli invalidi che si trovino nella
permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo
lavoro.
Inoltre i fratelli e i nipoti minori, o senza limiti di
età in caso di infermità, contestualmente
orfani di entrambi i genitori e non aventi titolo a pensione
alcuna.
Le richieste di erogazione dell’assegno devono essere
inoltrate al datore di lavoro su apposito modello.
Per le informazioni circa i livelli di reddito è
necessario contattare un qualsiasi ufficio zonale dell'INPS.
Esenzione
dal ticket sanitario
Le persone con Sindrome di Down hanno tutte diritto all’esenzione
totale dal pagamento del ticket. Tale possibilità
deriva da una serie di norme diverse che nel tempo hanno
individuato le categorie di persone e i requisiti in presenza
dei quali stabilire l’accesso a questa agevolazione.
Prima di avere riconosciuta l’invalidità civile,
i bambini con SD hanno l’esenzione in quanto sono
considerati tra quelli indicati nel Decreto Ministeriale
(Sanità) 1/2/91, art. 4 (“sono esentati dal
pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria
per le prestazioni farmaceutiche, di diagnostica strumentale
e di laboratorio e per le prestazioni specialistiche correlate
alle specifiche patologie di cui sono affetti [tra gli altri]
i nati con gravi deficit psichici, fisici e sensoriali”).
Inoltre sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria
tutti i bambini al di sotto dei 6 anni di età appartenenti
ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo
non superiore a Euro 36.151,98 (Legge n. 724, 23/12/94,
art. 1, comma 3).
Una volta riconosciuta l’invalidità civile
continuano ad avere diritto all’esenzione, sia nel
caso abbiano il riconoscimento del diritto all’indennità
di frequenza (in base al Decreto Legislativo n. 124, 29/4/98,
art. 5, comma 6, che stabilisce “l’esenzione
agli invalidi civili minori di 18 anni con indennità
di frequenza”) sia che abbiano il riconoscimento del
diritto all’indennità di accompagnamento (art.
6 del già citato Decreto Ministeriale 1/2/91 “sono
esentati dalla partecipazione alla spesa per le generalità
delle prestazioni sanitarie, con esclusione dei farmaci
diversi da quelli inclusi nel prontuario [tra gli altri]
gli invalidi civili con riduzione della capacità
lavorativa superiore ai due terzi”).
I maggiorenni rientrano tutti tra gli invalidi indicati
nel Decreto 1/2/91, perché tutte le persone con SD
hanno riconosciuta come minima la percentuale del 75%.
Inoltre, recentemente è stato emanato il Decreto
Ministeriale (Sanità) n. 279, 18/5/01 “Regolamento
di istituzione della rete nazionale delle malattie rare
e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative
prestazioni sanitarie” nel quale la Sindrome di Down
è inserita come “malattia rara” (il codice
assegnato è RN0660): in base a questo decreto la
persona riconosciuta esente “ha diritto alle prestazioni
di assistenza sanitaria incluse nei livelli essenziali di
assistenza efficaci ed appropriate per il trattamento ed
il monitoraggio della malattia e per la prevenzione degli
ulteriori aggravamenti” (art. 6).
Ovviamente l’esenzione riguarda esclusivamente le
prestazioni farmaceutiche e specialistiche previste dal
Servizio Sanitario Nazionale.
Esenzione bollo auto
I familiari che hanno a carico fiscale una persona titolare
di indennità di accompagnamento e riconosciuta in
situazione di gravità ai sensi del comma 3, art.
3 della legge n. 104/92, hanno diritto all’esenzione
dal pagamento del bollo auto (art. 30, comma 7, legge n.
388, 23/12/2000 e Circolare Ministero delle Finanze n. 46,
11/5/2001).
Per l’esenzione dal pagamento del bollo occorre presentare
domanda in carta semplice presso le Agenzie delle Entrate
del Ministero delle Finanze (ci sono sedi in ogni regione)
allegando:
- fotocopia del libretto di pensione o del verbale di invalidità
che attesti il diritto all'indennità di accompagnamento,
- certificato di handicap in situazione di gravità
ai sensi del comma 3, art. 3 della legge n. 104/92,
- fotocopia del libretto di circolazione dell’auto,
- fotocopia della pagina della dichiarazione dei redditi
che indica che la persona disabile è fiscalmente
a carico del titolare dell’auto.
Per accedere a questa agevolazione è importante che
l’auto abbia un unico intestatario: se lòa
macchina è cointestata infatti si perde il diritto
all’esenzione.
Coloro che hanno pagato il bollo pur avendo diritto all’esenzione
hanno facoltà di richiederne il rimborso, attraverso
una lettera inviata all’Assessorato Bilancio della
propria Regione di residenza, allegando l’originale
del bollo e la fotocopia del libretto di circolazione L’esenzione
è valida per una sola auto e anche per gli anni successivi;
l’istanza va ripresentata solo nel caso il veicolo
venga sostituito o se vengono meno i requisiti necessari
per fruire del beneficio in questione.
Agevolazioni
Telecom
I titolari di un contratto di abbonamento al servizio telefonico
di base di categoria B dal 1° dicembre 2001 possono
fruire di una riduzione del 50% del pagamento dell’importo
mensile di abbonamento, cioè del canone (Delibere
dell’autorità per le comunicazioni n. 314/00/CONS
e n. 330/01/CONS).
Per poter fruire di questa agevolazione occorre che siano
soddisfati due requisiti:
il requisito sociale: all’interno del nucleo familiare
deve esserci una persona titolare di pensione di invalidità
civile (o di pensione sociale, o un anziano con oltre 75
anni, o il capofamiglia disoccupato);
il requisito economico: disporre di un indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) relativo al nucleo
familiare non superiore a 6.713,94 euro (pari a £.
13.000.000). Tale cifra è quella indicata nelle Delibere,
è verosimile che sia periodicamente rivalutata. L’attestato
ISEE può essere richiesto presso i CAF (centro assistenza
fiscale), i comuni, le sedi territoriali dell’INPS.
Occorre quindi compilare un modulo, disponibile presso i
negozi “Punto 187” della Telecom, gli stessi
CAF e INPS e anche scaricabile dal sito Internet www.187.it.
Il modulo compilato, con allegati la fotocopia di un documento
valido d’identità del titolare del contratto,
la fotocopia dell’attestato ISEE, la fotocopia del
libretto di pensione da cui risulta il nome e cognome, il
codice fiscale, la categoria, il codice INPS e la decorrenza
della pensione stessa, va inviato a mezzo raccomandata alla
sede Telecom indicata sulla propria bolletta.
La Telecom ha previsto anche la possibilità dell’esenzione
totale dal pagamento dell’abbonamento, ma solo per
quei nuclei al cui interno vi sia persona sordomuta che
utilizzi il dispositivo telefonico DTS.
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