Le
persone con sindrome di down straniere in italia
Sempre più numerose
sono le famiglie straniere, soprattutto extracomunitarie,
che vivono nel nostro Paese, e sempre di più sono
anche i bambini con sindrome di Down stranieri i cui genitori
si rivolgono ai servizi pubblici e privati per avere informazioni
circa i diritti e le agevolazioni previste nei loro confronti.
Indipendentemente
dalle disposizioni generali, esistono poi degli accordi
internazionali bilaterali stipulati tra l’Italia e
altri Stati e accordi stipulati tra la Comunità Europea
e Paesi extracomunitari in base ai quali vengono garantiti
ulteriori diritti.
Esiste
comunque un Ufficio Stranieri presso ogni Comune, il Servizio
Sociale Internazionale e la Croce Rossa Italiana cui ci
si può rivolgere per avere tutte le informazioni
utili.
La Caritas, la Croce Rossa Italiana e altre organizzazioni
umanitarie gestiscono inoltre degli ambulatori dove offrono
gratuitamente assistenza medica e farmaceutica.
Assistenza
socio - economica
Il riconoscimento dell’invalidità civile ai
fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni
anche economiche di assistenza sociale è garantito
oggi agli stranieri titolari della “Carta di soggiorno”
(documento rilasciato a tempo indeterminato agli stranieri
che dimostrano di avere un reddito sufficiente per il sostentamento
proprio e dei familiari e che soggiornano regolarmente in
Italia da almeno sei anni -art. 9, Decreto Legislativo n.
286/98 e art. 9, Legge 189/02,) nonché ai minori
iscritti in questa (legge n. 388/2000, finanziaria per il
2001, art. 80, comma 19).
Coloro che sono invece in possesso del “Permesso di
soggiorno” (documento rilasciato dalla Questura della
Provincia in cui la persona si trova, della durata non superiore
a due anni -per lavoro o ricongiungimenti familiari-, rinnovabile
per una durata non superiore al doppio di quella stabilita
nel rilascio iniziale, art. 5, Decreto Legislativo n. 286/98)
possono presentare istanza di riconoscimento dell’invalidità
civile e averla riconosciuta, ma non possono ricevere il
pagamento delle provvidenze economiche. In base a questo
riconoscimento potranno quindi intanto fruire dell’esenzione
per invalidità dal pagamento del ticket sanitario.
I titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore
ad un anno (e ovviamente i titolari di carta di soggiorno)
possono accedere alle prestazioni e servizi sociali (art.
80,comma 19, legge 388/00).
Possono quindi anche fare richiesta del certificato dell’handicap
in situazione di gravità (per l’iter vedi il
capitolo relativo) e accedere alle agevolazioni relative.
Assistenza
sanitaria
Per tutti è garantito il servizio di Pronto soccorso.
Per coloro che sono iscritti al Servizio sanitario nazionale
(quindi in regola con le disposizioni di legge relativamente
al permesso di soggiorno e alla residenza) vengono garantiti
tutti i servizi previsti anche per i cittadini italiani:
assistenza medica-generica, pediatrica, ostetrica-ginecologica,
ospedaliera, farmaceutica e specialistica. Presso le USL
comunque vengono elargiti servizi di assistenza socio-sanitaria
anche per coloro che non sono in regola con il permesso
di soggiorno.
Per quanto riguarda le vaccinazioni, ai bambini non in possesso
dei certificati di vaccinazione compiute nei Paesi d’origine,
viene richiesta la ripetizione di quelle obbligatorie.
Assegno
per il nucleo familiare
Viene pagato al lavoratore dal datore di lavoro su autorizzazione
dell’INPS; l’importo varia in funzione del solo
nucleo familiare residente in Italia.
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