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Pensione
di reversibilità e figli inabili
I
familiari del lavoratore hanno diritto, al momento della
morte di questo e in presenza di determinati requisiti,
ad un trattamento economico.
Nel caso di figli, questi hanno diritto alla pensione di
reversibilità (detta anche pensione ai superstiti)
sempre quando sono minori di età, o se maggiorenni
non oltre il 21mo anno se studenti di scuola media o professionale
o il 26mo anno nel caso siano studenti universitari. Per
i maggiorenni è sempre richiesta la “vivenza
a carico” del genitore al momento del decesso.
I figli riconosciuti "inabili al lavoro"
hanno diritto alla pensione di reversibilità senza
limiti di età, purché al momento del decesso
del genitore siano a carico di questo.
È
importante chiarire cosa la legge intende per “inabile”
e per “vivenza a carico”.
L’inabilità è un concetto diverso dall’invalidità
civile, pertanto coloro che hanno già un riconoscimento
di invalidità, anche se del 100% o del “100%
con necessità di assistenza continua”, non
hanno diritto automaticamente alla pensione di reversibilità
così come chi ha il 75% non ne è automaticamente
escluso, ma devono essere riconosciuti “inabili al
lavoro” dall’ente erogatore della prestazione
(l’INPS per quanto riguarda i dipendenti privati,
il Ministero del Tesoro in generale per i pubblici -ogni
comparto ha poi il proprio ente di riferimento).
Il concetto di inabilità viene citato dalla legge
n. 222 del 12 giugno 1984 (art. 2): “si considera
inabile [... colui] il quale, a causa di infermità
o difetto fisico o mentale, si trovi nell’assoluta
e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi
attività lavorativa”. Già precedentemente
tale concetto era stato introdotto addirittura con il DPR
n. 818 del 1957.
Per quanto riguarda invece il concetto della vivenza a carico
per i figli inabili la circolare INPS n. 198, 29/11/2000
stabilisce che al momento del decesso, il figlio inabile
non risulti titolare di un reddito annuo pari a quello stabilito
per l’erogazione della pensione per gli invalidi civili;
se poi il figlio inabile è riconosciuto #147;nella
impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente
di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere
gli atti quotidiani della vita, necessiti di una assistenza
continua”, quel limite viene aumentato dell’importo
dell’indennità di accompagnamento (per il 2003
è di 431,19 euro mensili; il limite di reddito in
questo caso è di 18.277,48 euro).
I redditi da considerare sono i soli assoggettabili all’IRPEF
(non vanno quindi conteggiate le provvidenze economiche
di invalidità civile). Tali criteri per l’individuazione
del reddito sono adottati per i decessi intervenuti successivamente
alla data del 31 ottobre 2000, data della Delibera del Consiglio
di Amministrazione dell’INPS n. 478, che ha appunto
definito i nuovi parametri (prima di questa data venivano
seguiti gli stessi criteri adottati per l’individuazione
del limite di reddito in materia di assegni familiari, e
quindi si considerava il trattamento minimo di pensione
aumentato del 30%).
Sia
per stabilire l’inabilità al lavoro che per
la vivenza a carico del figlio, l’ente erogatore prende
come riferimento il momento del decesso del genitore. Però
se una persona viene riconosciuta titolare del diritto alla
pensione di reversibilità perché in quel momento
ricorrono i requisiti necessari, questo stesso diritto viene
meno se, successivamente, uno di questi viene a modificarsi.
Se quindi, una persona giudicata “inabile al lavoro”,
viene poi assunta e svolge una qualche attività lavorativa,
anche part-time, e conseguentemente risulta titolare di
reddito da lavoro, perde il diritto alla pensione di reversibilità;
attenzione: la perdita del diritto alla pensione di reversibilità
è definitiva, cioè viene esclusa la possibilità
di ripristino anche nel caso in cui intervengano successivamente
le dimissioni o il licenziamento -circolare INPS n. 289,
24/12/91). La circolare INPS n. 137, 10/7/01 ha però
introdotto una eccezione specificando che le persone che
svolgono attività lavorativa con finalità
terapeutiche presso cooperative sociali (cooperative di
tipo B, legge n. 381/91) hanno diritto alla pensione di
reversibilità.
Decorrenza
e quote
La pensione di reversibilità decorre dal primo giorno
del mese successivo a quello del decesso del genitore e
spetta in una quota percentuale della pensione già
liquidata o che sarebbe spettata allo stesso. Per ottenerla
occorre presentare domanda all’INPS, se il lavoratore
era iscritto a questo ente, o al proprio ente di riferimento.
Per
le pensioni decorrenti dal 1 settembre 1995 (Legge n. 335,
8/8/95, art. 1, comma 41; Circolare INPS n. 234, 25/8/95):
- se i superstiti aventi diritto sono il coniuge e un figlio,
questi percepiranno l’80%; se è il coniuge
e due figli: il 100%;
- se i superstiti sono solo i figli: per un figlio si percepirà
il 70%, per due figli l’80%, per tre o più
figli il 100%.
In sintesi: nel caso di figlio inabile, a questi spetta
la pensione di reversibilità solo se:
- il disabile viene valutato “inabile al lavoro”
dal medico INPS;
- è a carico del genitore al momento del suo decesso
e non ha un reddito personale superiore a quello indicato
per l’erogazione della pensione di inabilità
(o, se titolare di indennità di accompagnamento di
un reddito pari a quello suddetto aumentato dell’importo
dell’indennità stessa).
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