Tutela
Per
molte persone è dato per scontato che una persona
con disabilità intellettiva, al compimento dei 18
anni sia per la sua condizione riconosciuta incapace di
intendere e di volere e che quindi sia necessario procedere
alla nomina di un tutore. Non è così.
La capacità di intendere e di volere è data
per ogni persona, è l’incapacità che
deve essere riconosciuta, e per fare questo occorre iniziare
una istanza al Tribunale perché un giudice riconosca
tale incapacità.
Al di là delle difficoltà oggettive che si
riconoscono alle persone con disabilità intellettiva
per ciò che può riguardare temi complessi
quali per esempio la firma di un contratto, la vendita di
un immobile, la gestione di somme importanti di denaro,
e delle diversità che esistono tra le diverse persone
con SD, non riteniamo obbligatorio e nemmeno “necessario”
interdire una persona con SD. I motivi sono molteplici,
vi elenchiamo i principali:
- non è assolutamente necessario richiedere l’interdizione
per ottenere la conferma del riconoscimento dell’invalidità
civile, così come l’interdizione non è
requisito per avere il diritto all’indennità
di accompagnamento. Tantomeno è necessario essere
interdetti per poter riscuotere la provvidenza economica,
l’importante è che la persona sia in grado
di firmare (se non lo fosse, può eventualmente delegare
ad altro la riscossione delle mensilità o richiedere
l’accreditamento su conto corrente postale o bancario).
- l’interdizione limita i diritti delle persone, che
non possono così, per esempio, firmare un contratto
e sposarsi; è luogo comune che una persona interdetta
non possa essere assunta in un posto di lavoro: tale limitazione
derivava dall’esclusione degli interdetti all’elettorato
attivo (cioè non veniva loro riconosciuto il diritto
di voto, DPR n. 223, 20/3/67), condizione questa invece
necessaria per accedere ad un posto di lavoro (come stabilito
dai regolamenti per l’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni, il più recente è
il DPR n. 487, 9/5/94). La legge n. 180/78 abroga il n.
1 dell’art. 2 del DPR 223/67, restituendo il diritto
di voto alle persone interdette e quindi uno dei requisiti
necessari per l’assunzione. Se dal punto di vista
normativo oggi non esiste una limitazione all’assunzione
di una persona interdetta, sta di fatto che è molto
difficile che un datore di lavoro accetti la firma di un
tutore per la definizione di un contratto di lavoro.
- fare interdire una persona costa, e anche molto. A meno
che non si tratti di persona con gravissime difficoltà
e che sia chiamata a gestire imponenti interessi, l’interdizione
non porta nessun giovamento alla sua qualità di vita.
Alcuni
ritengono che con l’interdizione si attivi una tutela
da parte dello Stato nei confronti di quella persona: in
realtà la tutela che viene attivata sta nel controllo
dello Stato sull’agire di un tutore assegnato all’interdetto,
cioè di una persona che al posto dell’interdetto
gestisce i suoi interessi, e che è di solito, se
presente, un familiare molto vicino: un genitore, un fratello
(cioè la stessa persona che comunque se ne occuperebbe
anche senza un riconoscimento “formale” del
ruolo). Il tutore è obbligato a presentare annualmente
il rendiconto delle spese effettuate al giudice tutelare,
e se il giudice è una persona molto fiscale e pignola
può arrivare addirittura a richiedere gli scontrini;
ciò per il tutore, e quindi per la famiglia, complica
di molto la vita e la quotidianità.
Siamo
inoltre in un momento di evoluzione legislativa, è
infatti, ancora, attualmente all’attenzione del Parlamento
una proposta di legge che prevede l’istituzione dell’Amministrazione
di sostegno per chi si trova nell’impossibilità
di provvedere alla cura dei propri interessi. L’Amministratore
di sostegno, sotto il controllo del giudice tutelare, assiste
la persona disabile nella gestione del proprio patrimonio,
pur rispettando la sua piena capacità di agire in
tutti gli altri campi (cosa che oggi non è possibile
in caso di interdizione e nomina di un tutore).
Alla data del 26 marzo 2003, si è concluso l’esame
della proposta di legge presso la Commissione 2^ Giustizia
in sede referente.
Esiste
inoltre, la possibilità per atti specifici che richiedono
l’assistenza di un tutore, di richiedere l’utilizzo
dell’istituto della tutela provvisoria (vedi oltre).
Interdizione
(Codice Civile, Titolo XII artt. 414 e seguenti)
Definisce il soggetto “incapace”, la persona
interdetta sono perciò legalmente rappresentata dal
tutore, non può quindi svolgere atti di disposizione
patrimoniale.
Gli interdetti hanno comunque diritto di voto (Legge 180/78).
Chi
può essere interdetto: i maggiorenni in condizioni
di abituale infermità di mente che li rende incapaci
di provvedere ai propri interessi. Inoltre può essere
interdetto il minorenne l’anno precedente il compimento
della maggiore età; tale istanza è di competenza
del Tribunale dei Minori e viene utilizzata soprattutto
per quei casi particolarmente gravi nei quali la richiesta
di interdizione comunque verrebbe inoltrata, le procedure
infatti per i minori sono più snelle.
Chi
può richiedere l’interdizione:
1. il coniuge;
2. i parenti entro il quarto grado (genitori, figli, ascendenti
e discendenti diretti, fratelli, zii, cugini primi);
3. gli affini entro il secondo grado (suoceri, generi, cognati,
zii acquisiti);
4. il Pubblico Ministero (un magistrato dell’Ufficio
della Procura della Repubblica).
Procedura:
per presentare l’istanza occorre rivolgersi al Tribunale,
con l’assistenza obbligatoria di un legale. Le spese
da considerare sono quelle legali, a meno che l’istanza
venga richiesta dal Pubblico Ministero o venga provato lo
“stato di povertà”. Il giudice tutelare
nomina: il Tutore e il Protutore.
Chi
può essere tutore:
• uno dei genitori;
• un figlio maggiorenne;
• il coniuge;
• altra persona designata dal Giudice.
Colui che è nominato non può sottrarsi alla
nomina, a meno che abbia più di 65 anni, tre figli,
sia gravemente ammalato, eserciti già altra tutela.
I
compiti del tutore:
1. avere cura della persona interdetta, rappresentarla in
tutti i suoi atti e contratti, amministrare i suoi beni;
2. presentare ogni anno al giudice Tutelare il rendiconto
della sua amministrazione.
Il tutore non può acquistare i beni del tutelato,
può essere rimosso se si dimostra negligente, inetto,
insolvente, abusa dei suoi poteri, può essere esonerato
se la tutela si dimostra troppo gravosa e qualcun altro
può sostituirlo.
Quando
occorre l’autorizzazione del giudice tutelare:
1. investire capitali;
2. accettare eredità e/o donazioni;
3. rinunciare ad eredità e/o donazioni;
4. riscuotere capitali; - acquistare beni straordinari;
5. fare contratti di locazione per più di nove anni;
6. promuovere giudizi.
Quando
occorre l’autorizzazione del tribunale:
1. vendere beni di una certa entità;
2. costituire pegni o ipoteche;
3. fare compromessi e transazioni.
Inabilitazione
(Codice Civile, Titolo XII artt. 414 e seguenti):
Consente una capacità limitata agli atti di ordinaria
amministrazione (atti giuridici, conclusione di contratti).
Gli inabilitati possono essere assunti firmando da sé
il proprio contratto.
Chi
può essere inabilitato: i maggiorenni che non sono
in condizioni di gravità tali da essere interdetti,
ma che per prodigalità o abuso abituale di alcolici
e/o stupefacenti espongono sé e la propria famiglia
a gravi pregiudizi economici, i sordomuti o i ciechi dalla
nascita privi di educazione sufficiente.
Chi
può richiedere l’inabilitazione:
1. il coniuge;
2. i parenti entro il quarto grado (genitori, figli, ascendenti
e discendenti diretti, fratelli, zii, cugini primi);
3. gli affini entro il secondo grado (suoceri, generi, cognati,
zii acquisiti);
4. il Pubblico Ministero (un magistrato dell’Ufficio
della Procura della Repubblica).
Procedura:
vedi “Interdizione”. Il giudice tutelare in
questo caso nomina un Curatore.
Chi
può essere curatore:
1. uno dei genitori;
2. un figlio maggiorenne;
3. il coniuge;
4. altra persona designata dal Giudice.
Colui che è nominato non può sottrarsi alla
nomina, a meno che abbia più di 65 anni, tre figli,
sia gravemente ammalato, eserciti già altra curatela.
I
compiti del curatore:
1. aiutare l’inabilitato ad amministrare i suoi beni;
2. essere presente quando occorre riscuotere capitali e/o
stare in giudizio.
Quando
occorre l’autorizzazione del giudice tutelare: per
tutti gli atti di straordinaria amministrazione.
Quando
occorre l’autorizzazione del tribunale:
1. vendere beni di una certa entità;
2. costituire pegni o ipoteche;
3. fare compromessi e transazioni.
Tutela
provvisoria
Quando esiste la necessità dell’assistenza
di un tutore per un atto particolare, ma non ci sia la necessità
di procedere all’interdizione o all’inabilitazione,
il Giudice può predisporre una tutela provvisoria,
limitata all’espletamento di quell’atto.
Incapacità
naturale (codice civile, Titolo XII art. 428)
La legge prevede una forma di protezione di coloro che,
pur non essendo interdetti o inabilitati, sono tuttavia
incapaci di amministrarsi.
Gli atti di disposizione patrimoniale da loro compiuti possono
essere annullati su istanza degli interessati (o dei loro
eredi), se da tali atti deriva un grave pregiudizio e anche
i contratti possono essere annullati, ma solo quando risulta
la malafede del contraente.
L’annullamento può essere chiesto entro cinque
anni.
Testamento
I genitori che vogliano disporre dei loro beni dopo la morte,
a favore dei figli, possono redigere un testamento.
Il testamento deve essere scritto a mano, datato e sottoscritto
dal testatore. Può essere custodito in casa oppure
depositato presso un legale o altra persona di fiducia.
Può essere stracciato e rifatto in ogni momento.
Nel caso ci siano più figli e più immobili
può essere opportuno lasciare, almeno in parte, la
nuda proprietà ai figli non handicappati e l’usufrutto
al figlio disabile, così da consentire a questo di
beneficiare di una rendita.
È opportuno comunque consigliarsi con un notaio per
definire le proporzioni.
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