Certezza del diritto e ricerca di collaborazione a proposito di provvidenze economiche in favore delle persone disabili

Commento di Federico Girelli alle sentenze della Corte costituzionale nn. 467 e 329 del 2002 pubblicato in Giurisprudenza Italiana, 2003, p. 2234.

I.
CORTE COSTITUZIONALE, 22 novembre 2002, n. 467 – RUPERTO Presidente – CONTRI Redattore. – INPS (avv. Riccio) – Pres. Cons. Ministri (avv. Stato De Bellis).

Invalidi di guerra, invalidi per servizio, invalidi civili – Previdenza e assistenza sociale – Minori invalidi civili – Indennita’ di frequenza di scuole di ogni ordine e grado – Mancata estensione della provvidenza ai minori invalidi che frequentano l’asilo nido (di eta’ inferiore ai tre anni) – Contrasto con i principi di solidarieta’, di eguaglianza e di effettiva assistenza sociale – Illegittimita’ costituzionale in parte qua (Cost. artt. 2, 3 e 38; L. 11 ottobre 1990, n. 289, art. 1, 3º comma).

È costituzionalmente illegittimo l’art. 1, 3° comma, della L. 11 ottobre 1990, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla L. 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un’indennità di frequenza per i minori invalidi), nella parte in cui non prevede che l’indennità mensile di frequenza sia concessa anche ai minori che frequentano l’asilo nido. Il servizio fornito dall’asilo nido non si riduce ad una funzione di sostegno alle famiglie nella cura dei figli o di mero supporto per facilitare l’accesso dei genitori al lavoro, ma comprende anche finalità formative, essendo rivolto a favorire l’espressione delle potenzialità cognitive, affettive, e relazionali del bambino. L’esigenza costituzionale di tutela dei soggetti deboli, già ribadita con particolare riferimento ai minori invalidi, e la assimilazione, ad opera della legislazione ordinaria, delle finalità di formazione e socializzazione perseguite dagli asili nido rispetto a quelle propriamente riconosciute alle istituzioni scolastiche – che peraltro non implica di per sé l’inserimento delle suddette strutture nell’ordinamento scolastico – rendono incostituzionale l’esclusione operata dalla disposizione censurata, in quanto lesiva dei principi di cui agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione (1).

II.
CORTE COSTITUZIONALE, 9 luglio 2002, n. 329 – RUPERTO Presidente – CONTRI Redattore. – INPS (avv. Valente) – Pres. Cons. Ministri (avv. Stato Sabelli).

Invalidi di guerra, invalidi per servizio, invalidi civili – Previdenza e assistenza sociale – Invalidi civili – Diritto all’assegno di invalidita’ – Studenti maggiorenni invalidi parziali – Requisiti per la prestazione assistenziale – Stato di «incollocamento al lavoro» – Interpretazione – Ritenuta necessita’ dell’iscrizione (o della richiesta di iscrizione) nelle liste del collocamento obbligatorio – Assunto contrasto con i principi di eguaglianza sostanziale, di tutela della persona e di solidarieta’ sociale – Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione (Cost. artt. 2, 3, 2° comma, 31, 1° comma, 32, 34 e 38, 3° comma; L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 13, 1° comma).

È non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, 1° comma, della L. 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D. L. 30 gennaio 1971 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili), in quanto il requisito della incollocazione al lavoro va letto come comprensivo dell’ipotesi della frequenza scolastica, che pertanto costituisce condizione per l’erogazione dell’assegno mensile, dovendo l’invalido provare la ricorrenza dello stato di incollocazione attraverso il certificato di frequenza scolastica (2).

(1-2) Il testo integrale della sent. n. 467 è pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 1a Serie speciale, 27 novembre 2002, n. 47 mentre quello della sent. n. 329 in Gazzetta Ufficiale, 1a Serie speciale, 17 luglio 2002, n. 28. È possibile leggerli entrambi su www.cortecostituzionale.it.

Certezza del diritto e ricerca di collaborazione a proposito di provvidenze economiche in favore delle persone disabili

1. Con una sentenza «additiva» ed una «interpretativa di rigetto» la Corte costituzionale si pronuncia in materia di provvidenze economiche in favore dei disabili. L’oggetto della questione di legittimità costituzionale, decisa con la prima sentenza in commento, è la mancata previsione della concessione ai minori disabili che frequentino l’asilo nido della indennità mensile di frequenza di cui alla L. 11 ottobre 1990, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla L. 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un’indennità di frequenza per i minori invalidi). In questo caso viene dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, 3° comma, della legge citata, «nella parte in cui non prevede che l’indennità mensile di frequenza sia concessa anche ai minori che frequentano l’asilo nido». La disposizione censurata, invero, assicura la provvidenza in parola «ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi». La Corte, sottolineate le «finalità formative» proprie del servizio fornito dall’asilo nido, anche alla luce della normativa più recente, rileva che la mancata previsione dell’erogazione dell’indennità nell’ipotesi di bambini di età inferiore ai tre anni nelle condizioni di cui all’art. 1, 1º comma, legge n. 289/1990 (1), non trova «alcuna giustificazione nell’ordinamento» (2). Richiamando, infatti, anche quanto già statuito nella sentenza n. 215 del 1987 (3), afferma che la socializzazione operata nell’asilo nido risulta funzionale «ad un pieno e proficuo inserimento del bambino nella scuola», la cui frequenza è sostenuta giustappunto dalla provvidenza oggetto della normativa censurata (4). In vista, dunque, della «tutela dei soggetti deboli» (5) e a fronte delle medesime finalità formative e di integrazione riconosciute agli asili nido ed alle istituzioni scolastiche dalla legislazione ordinaria (6), giudica fondata la questione di legittimità costituzionale. Grazie, dunque, ad un intervento di tipo additivo, risultano ora inclusi, fra i beneficiari dell’indennità di frequenza, anche i bambini disabili che frequentano l’asilo nido.
Nel secondo caso la Corte, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’art. 13, 1° comma, della L. 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto legge 30 gennaio 1971 e nuove norme in favore di mutilati e invalidi civili), «nella parte in cui non prevede il diritto all’assegno per gli studenti maggiorenni invalidi parziali frequentanti un regolare corso di studi e non iscritti alle liste del collocamento obbligatorio», dichiara non fondata la questione «nei sensi di cui in motivazione» (7). La disposizione censurata prevede la concessione di un «assegno mensile» ai mutilati ed invalidi civili di età compresa fra i diciotto ed i sessantaquattro anni (8), con accertata riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi (9) ed «incollocati al lavoro». Come si ricorda nella sentenza annotata, tre sono i requisiti necessari per la legittima corresponsione dell’assegno: il requisito sanitario (percentuale di invalidità civile), il requisito economico (rispetto del limite di reddito) e il requisito dello stato di «incollocazione al lavoro» (10). In base alla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione i tre requisiti sono «elementi costitutivi» del diritto alla percezione dell’assegno (11). In difetto, quindi, anche di uno solo di essi non sussisterebbe diritto; il terzo requisito, poi, va dimostrato con la iscrizione infruttuosa al collocamento speciale ovvero con la domanda di iscrizione allo stesso (12).
Il Tribunale di Lucca, adito in grado di appello da N. C. per ottenere l’erogazione dell’assegno mensile, già negatagli in primo grado perché non iscritto alle liste speciali di collocamento, ha dubitato della legittimità costituzionale dell’articolo 13, 1° comma, legge n. 118/1971, così interpretato, in riferimento all’ipotesi di persone disabili maggiorenni che frequentino la scuola.
La Consulta, richiamati i tratti essenziali del regime delle provvidenze economiche a favore dei disabili (13) e «avuto riguardo al complessivo sistema normativo» delinea una diversa interpretazione della disposizione censurata compatibile con la Costituzione (14). Partendo dalla considerazione che la stessa Corte di cassazione per i soggetti invalidi di età compresa fra i cinquantacinque e i sessantacinque anni reputa ammissibile una «accezione ulteriore» del requisito dello stato di «incollocazione al lavoro» (15), afferma come tale «ulteriore accezione» possa essere estesa all’ipotesi di disabili maggiorenni che frequentano la scuola. Secondo lo spirito (16) della L. 12 marzo 1999, n. 68 (17), volta proprio a valorizzare la capacità lavorativa residua in vista di un effettivo collocamento mirato, in questi casi l’iscrizione al collocamento speciale ai fini della erogazione dell’assegno mensile risulterebbe «un adempimento meramente formale» (18). Una lettura, invece, che consenta di considerare la frequenza scolastica condizione per la percezione dell’assegno mensile, «in quanto rivolta a favorire il diritto all’istruzione contro ogni ostacolo che di fatto impedisca il pieno sviluppo della persona umana» (19), è senz’altro più coerente con l’obiettivo di inserimento lavorativo del soggetto invalido perché diretta ad agevolare la preparazione personale al fine dell’integrazione nel mondo del lavoro (20). La Corte costituzionale, quindi, reinterpretando il requisito della «incollocazione», lo giudica «comprensivo dell’ipotesi della frequenza scolastica» e detta anche la regola pratica per provare la ricorrenza dello stato di «incollocazione»: la presentazione del certificato di frequenza scolastica (21).
A prescindere dalle diversi tesi circa l’efficacia vincolante o meno delle sentenze «interpretative di rigetto» (22), certo è che adesso i giudici sanno, o dovrebbero sapere (23), che è perfettamente costituzionale ritenere provato lo stato di «incollocazione» non solo con l’iscrizione al collocamento speciale ma anche tramite la presentazione del certificato di frequenza scolastica nell’ipotesi di invalido parziale maggiorenne che frequenti la scuola. È prevedibile, allora, che alla luce dell’interpretazione data dalla Corte costituzionale (24) anche la Corte di cassazione reputi adeguata questa ulteriore modalità di prova. Non solo, a seguito della decisione in epigrafe, l’Inps il 22 ottobre 2002 ha emanato la circolare n. 157 con cui ha invitato le proprie Sedi e le Agenzie a dare applicazione a quanto statuito dalla Consulta nella definizione delle pratiche relative alle domande di assegno nonché nell’ambito del contenzioso eventualmente attivato da invalidi cui sia stata respinta la domanda (25). Le controversie, quindi, del tipo che hanno dato origine al giudizio a quo sono in via di esaurimento e, pare, non avranno motivo di insorgere nel prossimo futuro. Se mai, comunque, la Corte di cassazione si trovasse di nuovo a giudicare di casi simili e decidesse di tenere in non cale le indicazioni della Corte costituzionale, non sarebbe da escludere che quest’ultima, investita nuovamente della questione, pronunci una sentenza «interpretativa di accoglimento» (26). In fondo l’Inps, tempestivamente e prima ancora dei giudici, ha risposto alla «richiesta di collaborazione» della Consulta, rimediando, intanto, alla «caduta di stile» in cui era incorso (27) e svolgendo, alla luce della decisione della Corte, quello che dovrebbe essere il compito naturale dei pubblici uffici: semplificare, il più possibile, l’adempimento di oneri, se non addirittura l’esercizio o il godimento di diritti, da parte di soggetti che già in partenza si trovano in difficoltà (28).

2. Si osserva, comunque, che il Tribunale di Lucca, forse, avrebbe dovuto censurare anziché l’art. 13 legge n. 118/1971 l’art. 1 legge n. 289/1990 relativo all’indennità mensile di frequenza. Se è vero che in linea generale l’indennità di frequenza spetta ai disabili minorenni che frequentano la scuola e che pertanto nel caso in esame tale disciplina non verrebbe in rilievo perché N. C. è maggiorenne, tuttavia, se si guarda alla ratio della legge sull’indennità di frequenza (proprio in ragione della frequenza scolastica ai soggetti disabili spetta l’indennità), emergono profili di indubbia rilevanza. Se la Corte fosse stata investita della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 legge n. 289/1990, probabilmente le sarebbe stato agevole rilevare l’irragionevolezza (29) dell’esclusione di soggetti disabili, che seppure maggiorenni frequentano effettivamente la scuola. In questo caso la Consulta avrebbe potuto pronunciare una sentenza additiva, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 legge n. 289/1990 nella parte in cui non include fra i soggetti disabili che hanno diritto all’indennità, in ragione della frequenza scolastica, anche le persone disabili maggiorenni che seguano un regolare corso di studi. Si sarebbe così esteso l’ambito applicativo di una norma in forza della sua stessa ratio anziché, come nella seconda sentenza in epigrafe, intraprendere un complesso quanto acuto percorso argomentativo (30). In buona sostanza è stato risolto un problema di carattere probatorio per assicurare una provvidenza economica, concepita in realtà per i disabili che aspirano, ma non sono ancora riusciti a conseguire un impiego, anche a chi a buon diritto preferisce continuare a studiare.
L’impianto concettuale della decisione, peraltro, appare pregevole proprio perché scevro di intenti assistenzialistici. L’erogazione dell’assegno, infatti, viene garantita per sostenere il periodo di formazione scolastica, in quanto funzionale ad «un più proficuo successivo inserimento nella società e nel mondo del lavoro» (31), secondo lo spirito della richiamata legge n. 68/1999. L’importante riaffermazione per i disabili del «diritto all’istruzione contro ogni possibile ostacolo che di fatto impedisca il pieno sviluppo della persona umana» (32) dovrebbe, inoltre, comportare una rilevante conseguenza anche sul piano pratico: la percezione della provvidenza prima a titolo di indennità di frequenza e poi, al compimento della maggiore età, a titolo di assegno mensile, sostanzialmente senza soluzione di continuità (33).

3. La Corte, dunque, in un lasso di tempo relativamente breve, si pronuncia due volte sulla stessa materia, ma sceglie due tecniche decisorie molto diverse. Nel primo caso, infatti, tramite un intervento di tipo additivo (34), fa sì che dalla disposizione censurata sia ricavabile una norma, che prescriva la corresponsione dell’indennità di frequenza anche ai bambini disabili che frequentino l’asilo nido, mentre, nel secondo caso, si limita ad offrire un’interpretazione costituzionalmente legittima, diversa da quella che il giudice a quo riscontra essere invalsa nel «diritto vivente» (35). La diversità dei due dispositivi deriva dalla differenza dei termini delle questioni sottoposte al sindacato di legittimità costituzionale. La questione definita dalla sent. n. 467 concerne una vera e propria «omissione incostituzionale» non superabile sul mero piano interpretativo (36). Il quadro normativo di riferimento, inoltre, ha reso praticabile una soluzione veramente «a rime obbligate» (37), connotato della decisione, questo, che la Corte sembra quasi voler esplicitare laddove afferma che l’esclusione della provvidenza nell’ipotesi indicata «non trova […] alcuna giustificazione nell’ordinamento» (38). Nella vicenda oggetto della sent. n. 329, invece, considerata la norma sottoposta al vaglio della Corte, non vi è spazio per tale «legislazione a rime obbligate» (39), si risolve piuttosto un problema di stretta interpretazione: quali ipotesi, cioè, siano riconducibili alla locuzione «incollocati al lavoro» di cui all’art. 13, 1º comma, legge n. 118/1971. Si è concluso, come detto, per ricomprendervi anche le persone disabili maggiorenni che frequentano la scuola.
Se, quindi, con la prima sentenza in epigrafe è stato possibile al giudice delle leggi assicurare direttamente la «certezza del diritto» (40), nel secondo caso, al fine di affermare l’interpretazione conforme a Costituzione, si è reso necessario ricercare la «collaborazione» dei giudici, tramite una decisione interpretativa di rigetto (41), la cui non vincolatività, se non forse per il solo giudice rimettente, è nota (42).
L’intento collaborativo, peraltro, emerge anche dal fatto che, pur sostanzialmente discostandosi dalla costante interpretazione della Cassazione, la Consulta, a sostegno dell’opzione prescelta, richiama altro consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità relativo allo stato di «incollocazione al lavoro» dei soggetti invalidi di età compresa fra i cinquantacinque ed i sessantacinque anni (43).
La Corte costituzionale dunque utilizza due tecniche decisorie fra le più originali (44) forse del suo ormai «ricco arsenale» (45) in quanto nuovamente si trova a dover svolgere quel ruolo di «supplenza» di fronte all’inerzia, questa volta, del legislatore delegato (46).
Il Governo, infatti, non ha dato seguito alla delega contenuta nell’art. 24 della L. 8 novembre 2000, n. 328, ormai scaduta, in base alla quale avrebbe dovuto provvedere al «riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile» (47). La disciplina delle provvidenze economiche in favore delle persone disabili, purtroppo, risulta «polverizzata» in una congerie normativa ove perfino l’interprete più acuto fatica a trovare un denominatore comune (48). Se non vi è riuscito il legislatore delegato, il legislatore ordinario, a questo punto, dovrebbe farsi carico della razionalizzazione della materia anche alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale (49). D’altra parte un intervento così penetrante come quello rappresentato dalla sent. n. 467 (50), ma anche l’«interpretazione offerta» nella sent. n. 329, ove pur rigettando la questione il giudice delle leggi addirittura detta la regola pratica di comportamento (51), sono indubbiamente rivelatori della necessità di una disciplina organica (52). Se si pensa, inoltre, che si tratta di rispondere alle esigenze di persone portatrici di handicap (53), appare evidente anche come sia opportuno che il Parlamento si attivi quanto prima, essendo ormai semplicemente questione di volontà politica e, segnatamente, di attenzione per i più deboli.
Non ci si può esimere, infine, dal rilevare che le due sentenze in commento determineranno un aumento di spesa per l’Erario. La questione delle conseguenze finanziarie delle decisioni della Corte (54), del resto, di frequente si pone quando «sono in gioco diritti sociali» (55). Il Giudice delle leggi stesso, peraltro, non si è dimostrato del tutto insensibile a tale delicato problema tanto che nel 1995 è stato istituito nell’ambito del Servizio studi della Corte costituzionale un ufficio per la quantificazione degli oneri finanziari delle decisioni (56). La dottrina ha assunto posizioni diversificate ed è stato anche sottolineato come l’affermazione della esclusiva responsabilità del Governo e delle Camere di «far tornare i conti» nel quadro della legalità costituzionale ripristinato dalla Consulta (57) non condurrebbe ad una soluzione adeguata (58). Quello degli emolumenti in favore delle persone disabili, in ogni modo, non pare certo il primo settore ove orientare il contenimento pur necessario della spesa pubblica (59) o concentrare il self-restraint della Corte costituzionale.

Federico Girelli

Note
(1) Art. 1, 1º comma, legge n. 289/1990: «Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui sono state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari all’assegno di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, a decorrere dal 1º settembre 1990». Sul riconoscimento del diritto all’indennità al minore affetto da leucemia che si sia dovuto sottoporre a trattamenti chemioterapici vedi Cass., 1° marzo 1999, n. 1705, in Riv. Giur. Lav., 1999, II, 577, con nota di V. LIPARI, In tema di indennità di frequenza ex legge 11 ottobre 1990, n. 289. In tema di frequenza scolastica da parte di alunno con disabilità vedi ANDREIS, In tema di promozione di alunno affetto da anomalie psico-fisiche, in Foro It., 1989, III, 327.

(2) Cfr. il n. 2 del considerato in diritto sent. n. 467.

(3) Corte cost., 8 giugno 1987, n. 215, in Giur. It., 1988, I, 1, 148. Sulla sentenza si veda: BELLI, Servizi per le libertà: diritto inviolabile o interesse diffuso?, in Giur. Cost., 1987, I, 1629; MORO, L’ eguaglianza sostanziale e il diritto allo studio: una svolta nella giurisprudenza costituzionale, ibidem, 3064; DOGLIOTTI, Diritti della persona ed emarginazione: minori, anziani, handicappati, in Giur. It., 1990, IV, 361; DANIELE, Alunni portatori di handicap nelle scuole secondarie, in Riv. Giur. Scuola, 1987, 767; GRIMAUDO, L’accesso dei portatori di handicap agli istituti di istruzione superiore, ivi, 1988, 681; DEIDDA, Diritti veri e diritti di carta (a proposito di frequenza della scuola da parte di allievi disabili), in Questione giustizia, 1990, 158; ANZON, Nuove tecniche decisorie della corte costituzionale, in Giur. Cost., 1992, II, 3206; NOCERA, Il diritto all’integrazione nella scuola dell’autonomia, Trento, 2001, 42-45. In questo caso il controllo di costituzionalità si sarebbe svolto in base al «principio di attuazione parziale incostituzionale», vedi MODUGNO, I «nuovi diritti» nella Giurisprudenza Costituzionale, Torino, 1995, 72-73.

(4) Cfr. il n. 3 del considerato in diritto sent. n. 467.

(5) Vedi Corte cost., 18 marzo 1992, n. 106, in Giur. It., 1992, I, 1, 1196, commentata da GIORGIS, Uno spunto in tema di tutela costituzionale dei diritti sociali e reviviscenza delle norme illegittimamente abrogate, ibidem, 1837; Corte cost., 15 marzo 1993, n. 88, in Giur. Cost., 1993, 765. Sulla tutela costituzionale dei «soggetti deboli» vedi AINIS, I soggetti deboli nella giurisprudenza costituzionale, in Studi in onore di Leopoldo Elia (a cura di PACE), Milano, 1999, I, 11. Sulla «pari dignità sociale di ciascun cittadino» vedi FERRARA, La pari dignità sociale (Appunti per una ricostruzione), in Studi in onore di Giuseppe Chiarelli, II, Milano, 1974, 1089.

(6) Richiamata al n. 2 del considerato in diritto sent. n. 467. In particolare sugli interventi di sostegno in favore di scuole che accolgano alunni portatori di handicap di cui alla legge n. 62/2000 vedi Cons. Stato, Sez. II, 20 dicembre 2000, n. 1178, in Riv. Giur. Scuola, 2002, 793.

(7) Sarebbe stata preferibile una decisione di accoglimento ad avviso di FERRARI, Nota a Corte cost. n. 329/2002, in Foro It., 2003, I, 726. Sulla sentenza n. 329 vedi anche TORRETTA, Diritto alla formazione (scolastica e professionale) e logiche dell’eguaglianza sostanziale: appunti dalla più recente giurisprudenza costituzionale, ibidem, 1022. Non è la prima volta che l’art. 13, 1° comma, legge n. 118/1971 viene sottoposto al vaglio della Corte costituzionale, vedi Corte cost., 12 dicembre 1984, n. 278, in Giur. It., 1985, I, 1, 1308; Id., ord., 30 dicembre 1985, n. 375, in Giur. Cost., 1985, I, 2594.

(8) Per la concessione dell’assegno alla persona affetta da schizofrenia vedi Trib. Firenze, 10 settembre 1976, in Giur. It., 1978, I, 2, 148.

(9) Misura invero elevata al 74% dall’art. 9, comma 1, D. Lgs. n. 509/1988, al riguardo vedi Corte cost., 31 maggio 1995, n. 209, in Giur. Cost., 1995, 1581.

(10) Cfr. il n. 2.2 del considerato in diritto sent. n. 329.

(11)Vedi: Cass., 4 aprile 2002, n. 4834, in Mass., 2002, 354-355; Id., 26 luglio 2000, n. 9812, ivi, 2000, 928; Id., 13 giugno 2000, n. 8055, in Arch. Civ., 2000, 1109; Id., 1° agosto 1998, n. 7560, in Mass., 1998, 835-836; Id., 28 agosto 1997, n. 8117, ivi, 1997, 814; Id., 13 luglio 1996, n. 6368, ivi, 1996, 573.

(12) Vedi: Cass., 20 maggio 2002, n. 7313, in Mass., 2002, 528; Id., 28 marzo 2002, n. 4555, ibidem, 333; Id., 28 agosto 2000, n. 11271, ibidem, 1050; Id., 28 agosto 2000, n. 11262, ivi, 2000, 1049; Id., 21 novembre 1998, n. 11812, ivi, 1998, 1241-1242; Id., Sez. un., 10 gennaio 1992, n. 203, in Foro It., 1992, I, 49. In particolare Cass., Id., 20 giugno 1990, n. 6178, in Mass., 1990, 753, aveva escluso che la frequenza di corsi d’istruzione professionale integrasse lo stato di «incollocazione al lavoro».

(13) Al riguardo si veda il sintetico quanto puntuale quadro delineato da CONTARDI – DANESI, Aspetti assistenziali e di tutela, 4a ed. aggiornata aprile 2003, Sindrome Down Notizie, 2003, n. 1. In particolare sul contributo economico per l’assistenza domiciliare vedi ARMONE, Integrazione sociale dei disabili e contributi economici: un percorso a ostacoli, in Giur. It., 1995, I, 1, 217.

(14) «La Corte Costituzionale non può ritenersi vincolata al chiesto del giudice a quo fino al punto da non procedere, per suo conto, ad una anche contrastante interpretazione», MODUGNO, Una questione di costituzionalità inutile: è illegittimo il penultimo capoverso dell’art. 30 l. 11 marzo 1953 n. 87?, in Giur. Cost., 1966, 1731. Per la nozione di «interpretazione adeguatrice» vedi MODUGNO, Appunti dalle lezioni di teoria dell’interpretazione, Padova, 1998, 99; AMOROSO, L’interpretazione «adeguatrice» nella giurisprudenza costituzionale tra canone ermeneutico e tecnica di sindacato di costituzionalità, in Foro It., 1998, V, 89. Per la distinzione fra «interpretazione “conforme a Costituzione”» e «interpretazione “adeguatrice”» vedi ONIDA, L’attuazione della Costituzione fra magistratura e Corte costituzionale, in Scritti in onore di Costantino Mortati, 4, Milano, 1977, 537.

(15) Vedi: Cass., 20 maggio 2002, n. 7315, in Mass., 2002, 528-529; Id., 4 maggio 2002, n. 6414, ibidem, 460; Id., 21 marzo 2002, n. 4067, ibidem, 302; Id., 2 gennaio 2001, n. 4, ivi, 2001, 4; Id., 3 agosto 2000, n. 10205, ivi, 2000, 966-967; Id., 23 giugno 2000, n. 8573, ibidem, 794-795; Id., 15 marzo 1999, n. 2310, ivi, 1999, 307-308; Id., 1° ottobre 1997, n. 9604, ivi, 1997, 959-960.

(16) Sul concetto di «spirito della legge» vedi V. FROSINI, La lettera e lo spirito della legge, Milano, 1995.

(17) Al riguardo vedi: M. DE LUCA, Norme per il diritto al lavoro dei disabili (l. 12 marzo 1999, n. 68), in Foro It., 2000, V, 293; G. SANTORO PASSARELLI–LAMBERTUCCI (a cura di), Norme per il diritto al lavoro dei disabili, in Leggi civ. comm., 2000, 1351. Sul licenziamento del lavoratore invalido vedi Cass., 17 luglio 2002, n. 10347, in Foro It., 2002, I, 2614. Per il regime precedente alla legge n. 68/1999 vedi COLAPIETRO, La vicenda del collocamento obbligatorio degli invalidi psichici: un nuovo modo di procedere nei rapporti Corte-Parlamento, in Giur. It., 1990, I, 1, 863.

(18) Cfr. il n. 2.2 del considerato in diritto sent. n. 329.

(19) Cfr. il n. 2.2 del considerato in diritto sent. n. 329. Vedi anche Corte cost., 6 luglio 2001, n. 226, in Giur. Cost., 2001, 2020 e Id., 8 giugno 1987, n. 215, cit.

(20) La Corte già si è pronunciata sul «diritto del portatore di handicap ad una normale vita di relazione», la cui lesione «non può non determinare quella disuguaglianza di fatto impeditiva dello sviluppo della persona», vedi Corte cost., 10 maggio 1999, n. 167, in Giur. It., 2000, 683, con nota di SERGES, Anacronismo legislativo, eguaglianza sostanziale e diritti sociali. La sentenza è commentata anche da: VITUCCI, Il passaggio coattivo e le persone handicappate, in Giur. Cost., 1999, 1615; PERLINGIERI, Principio «personalista», «funzione sociale della proprietà» e servitù coattiva di passaggio, in Rass. dir. civ., 1999, 688.

(21) Cfr. il n. 3 del considerato in diritto sent. n. 329.

(22) Le interpretazioni dell’organo di giustizia costituzionale «possono avere al più un valore persuasivo nei confronti degli altri giudici, ma non certo quello proprio di un vincolo giuridico», CARETTI–DE SIERVO, Istituzioni di diritto pubblico, Torino, 2001, 392; V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, II, Padova, 1984, 400: «da esse nasce tuttavia l’obbligo per tutti i giudici di non fare applicazione delle disposizioni che ne erano oggetto interpretandole in un senso diverso, senza prima averne sollevato questione di legittimità costituzionale»; ZAGREBELSKY, La giustizia costituzionale, Bologna, 1988, 294, reputa che da tali pronunce derivi un vincolo «indiretto, nel senso dell’obbligo di risollevare la questione di costituzionalità ogniqualvolta si ritenga di dare alla legge il significato che la Corte ha escluso»; RUGGERI–SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino, 2001,197-198, distinguendo fra «sentenze interpretative di rigetto» e «sentenze di rigetto interpretative» rilevano che «quand’anche non si volesse parlare […] di un “vincolo”, è indubbio comunque il maggior effetto “persuasivo” delle primo tipo di decisione rispetto al secondo». Le «sentenze di rigetto interpretative» si caratterizzano per la mancanza nel dispositivo della formula «nei sensi di cui in motivazione» tipica delle decisioni interpretative; si veda ad esempio Corte cost., 24 aprile 2002, n. 134, in Giur. Cost., 2002, 1035, con note di ELIA, Gli inganni dell’ambivalenza sintattica, e di PANSINI, Sui limiti alla competenza funzionale del collegio per i reati ministeriali.

(23) «Troppo spesso, inoltre, dalla analisi della giurisprudenza di merito emerge una scarsa sensibilità verso le problematiche della giustizia costituzionale e forse, purtroppo, una scarsa conoscenza della stessa», RUOTOLO, La dimensione temporale dell’invalidità della legge, Padova, 2000, 289.

(24) ZAGREBELSKY, La giustizia costituzionale, cit., 293, riconosce alle sentenze interpretative di rigetto il valore di «precedente autorevole» dotato di «una forza di fatto»; in questi casi la Corte costituzionale eserciterebbe «un’attività non di impositiva potestas, bensì di persuasiva auctoritas», vedi SORRENTI, Il seguito «rovesciato»: le decisioni interpretative di rigetto e l’attività del legislatore, in RUGGERI–SILVESTRI (a cura di), Corte costituzionale e Parlamento. Profili problematici e ricostruttivi, Milano, 2000, 294; MISCIONE, Le cure idrotermali extraferiali, in Giur. It., 1988, I, 1, 698: «Queste sentenze hanno soltanto un’autorità morale, per quanto altissima, ma non giuridica. Sia chiaro, però, che sono molto più frequenti i casi di adeguamento dei giudici alle sentenze “interpretative di rigetto” della Corte costituzionale».

(25) Si può leggere la Circolare n. 157/2002 in www.inps.it; sulla Circolare si veda: RODÀ, L’Inps sblocca le invalidità per gli studenti ultra 18enni, in Il sole-24 ore, 23 ottobre 2002, 29; DE LELLIS, Invalidità parziale più ampia, in Italia Oggi, 23 ottobre 2002. L’Inps, invero, ha indicato le «disposizioni attuative» anche della sent. n. 467 con la Circolare n. 11 del 22 gennaio 2003 disponibile sul sito web dell’Istituto. Non sempre però risulta del tutto adeguato il solo seguito amministrativo, vedi, in materia di perquisizioni personali in carcere, RUOTOLO, Diritti dei detenuti e Costituzione, Torino, 2002, 71.

(26) Secondo il «meccanismo comunemente definito della doppia pronuncia», RUGGERI–SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, cit., 194; è nota la successione fra Corte cost., 2 luglio 1956, n. 8 (in Giur. It., 1956, I, 1, 863, con nota di CRISAFULLI, Ordinanze di necessità, interpretazione della Corte e sindacato del giudice comune) e Corte cost., 27 maggio 1961, n. 26 (in Giur. It., 1961, I, 1, 756, con nota di A. P.). MODUGNO, La corte costituzionale italiana oggi, in Scritti su la giustizia costituzionale in onore di Vezio Crisafulli, Padova, 1985, I, 564: «mentre le decisioni interpretative di rigetto, a parte il vincolo variamente inteso nei confronti del solo giudice a quo, hanno il valore di un precedente sia pure autorevolissimo, ma dotato di efficacia puramente persuasiva, le sentenze interpretative di accoglimento, che dichiarano incostituzionali precisi significati normativi ricavabili da una disposizione di legge, hanno valore vincolante per tutti i giudici»; LAVAGNA, Osservazione a Corte cost. 11/1965, in Giur. It., 1965, I, 1, 548: «dal punto di vista teleologico e, diciamo pure, pratico la scelta dell’accoglimento-in-quanto, anziché del rigetto-in-quanto, è molto più conforme ai fini per i quali la Corte è stata istituita e serve a realizzarli molto più efficacemente». Sui rapporti fra Corte costituzionale e Corte di Cassazione in relazione all’interpretazione della legge vedi: GUAZZAROTTI, Fin dove arriva l’interpretazione correttiva della corte costituzionale?, in Quaderni costituzionali, 2002, n. 4, 814; CARDONE, Funzione di nomofilachia della Cassazione e pronunce della Corte costituzionale, in Giur. Cost., 2001, 2889; LAMARQUE, Le sezioni unite penali della Cassazione «si adeguano» … all’interpretazione adeguatrice della Corte costituzionale, ivi, 1999, 1412; GRANATA, Corte di cassazione e Corte costituzionale nella dialettica tra controllo ermeneutico e controllo di legittimità – Linee evolutive della giurisprudenza costituzionale, in Foro It., 1998, I, 14. Vi sarebbero peraltro ipotesi in cui sarebbe in qualche modo necessitato l’intervento interpretativo della sola Corte costituzionale, vedi CHIARLONI, Sull’opportunità della proposizione di questioni di legittimità infondate per l’esercizio di una funzione nomofilattica da parte della Corte costituzionale quando la Corte di cassazione non può intervenire, in Giur. It., 2002, 300. Pur rilevando «il semplicismo» della «bipartizione» per cui alla Corte di Cassazione sarebbe riservata la «nomofilachia rispetto a tutte le norme diverse da quelle costituzionali» e alla Corte costituzionale «l’interpretazione in ultima sede della Costituzione e delle norme aventi lo stesso rango», ne aveva già riconosciuto la funzione di «scavalcare gli annosi problemi che sorgono riguardo alle sentenze interpretative di rigetto quando siano in gioco interpretazioni adeguatrici o correttive di norme contenute in leggi ordinarie», ELIA, Sentenze «interpretative» di norme costituzionali e vincolo dei giudici, in Giur. Cost., 1966, 1718.
(27) Vedi il n. 2 del ritenuto in fatto sent. n. 329: «Inoltre, a giudizio dell’INPS, non sarebbe affatto dimostrata l’inconciliabilità tra lo studio e il lavoro che eventualmente potrebbe essere affidato all’iscritto alle liste del collocamento, ben potendo il lavoro essere attinente al corso di studi prescelto e ben potendo comunque lo studente-lavoratore invalido far fronte agli impegni lavorativi frequentando un corso di studi serale» (corsivo mio). Si spera, d’altronde, che si sia trattato semplicemente di un eccesso di «tuziorismo difensivo».

(28) Puntualizza che «l’incidenza effettiva delle sentenze interpretative di rigetto sull’ordinamento e, in concreto, sulle posizioni soggettive, finisce per essere estremamente varia», CARLASSARE, Perplessità che ritornano sulle sentenze interpretative di rigetto, in Giur. Cost., 2001, 191. Per la tutela della posizione delle persone con disabilità nei confronti della attività della P. A. vedi PACE, Diritti degli handicappati e inadempienze della pubblica amministrazione, in Giust. Civ., 1980, I, 1995; PRINCIPATO, Diritti degli handicappati: la p.a. fra arbitrio e discrezionalità, in Giur. Cost., 1997, 2754.

(29) Sul sindacato di ragionevolezza si veda: MODUGNO–AGRÒ–CERRI (a cura di), Il principio di unità del controllo sulle leggi nella giurisprudenza della Corte costituzionale, Torino, 2002, 259; MOSCARINI, Principio costituzionale di eguaglianza e diritti fondamentali, in NANIA–RIDOLA (a cura di), I diritti costituzionali, Torino, 2001, Vol. I, 169-173; SCACCIA, Gli «strumenti» della ragionevolezza nel giudizio costituzionale, Milano, 2000; NIRO, Il controllo della ragionevolezza delle scelte del legislatore, in Foro It., 1998, V, 359; PALADIN, voce «Ragionevolezza (principio di)», in Enc. Dir., Aggiornamento I, Milano, 1997, 899; LUTHER, voce «Ragionevolezza (delle leggi)», in Digesto Pubbl., XII, Torino, 1997, 341; CERRI, voce «Ragionevolezza delle leggi», in Enc. Giur. Treccani, XXV, Roma, 1994; AA. VV., Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della corte costituzionale. Riferimenti comparatistici, Atti del seminario svoltosi in Roma Palazzo della Consulta nei giorni 13 e 14 ottobre 1992, Milano, 1994. Da ultimo vedi RUGGERI, Principio di ragionevolezza e specificità dell’interpretazione costituzionale, in www.associazionedeicostituzionalisti.it.

(30) Quando comunque la Corte ha rilevato che il giudice a quo era consapevole della «possibilità di attribuire alla norma impugnata altri significati conformi a Costituzione» ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile, vedi Corte cost., ord. 30 gennaio 2002, n. 3, in Giur. Cost., 2002, 29, con nota di CARDONE, Ancora sulla dichiarazione di manifesta inammissibilità per difetto di interpretazione adeguatrice del giudice a quo. Sui tipi di decisioni adottate dalla Corte «nel caso in cui il giudice comune non realizzi una interpretazione adeguatrice» vedi RAUTI, L’interpretazione adeguatrice come criterio logico tra rilevanza e non manifesta infondatezza (in margine alla sent. cost. n. 207/2001), in Giur. It., 2002, 384-385; al riguardo vedi anche ANZON, Il giudice a quo e la Corte costituzionale tra dottrina dell’interpretazione conforme a Costituzione e dottrina del diritto vivente, in Giur. Cost., 1998, 1082.

(31) Cfr. il numero 2.2 del considerato in diritto sent. n. 329.

(32) Cfr. Corte cost., 8 giugno 1987, n. 215, cit.; Id., 6 luglio 2001, n. 226, cit.

(33) Probabilmente la vicenda dello studente disabile N. C. ha avuto origine quando, divenuto maggiorenne, non ha più goduto dell’indennità di frequenza, ma non aveva titolo per percepire l’assegno mensile perché non iscritto alle liste speciali di collocamento. Com’è noto l’importo delle due provvidenze è il medesimo determinato per il 2002 in € 218,65 dal Decreto del Ministro dell’Interno, 4 febbraio 2002, in Gazz. Uff., Serie generale, 4 marzo 2002, n. 53 e per il 2003 in € 223,90 dal Decreto del Ministro dell’Interno, 28 marzo 2003, in Gazz. Uff., Serie generale, 12 aprile 2003, n. 86.

(34) Sulle pronunce additive vedi CICCONETTI, Lezioni di giustizia costituzionale, Torino, 2001, 77 e segg.; CERRI, Corso di giustizia costituzionale, Milano, 2001, 235 e segg.; PERTICI, Le decisioni «manipolative», in Foro It., 1998, V, 152; BIGNAMI, Brevi osservazioni sulla nozione di additività nelle decisioni della Corte costituzionale, in Giur. Cost., 1996, 1243; COLAPIETRO, Le sentenze additive e sostitutive della corte costituzionale, Pisa, 1990; ELIA, Le sentenze additive e la più recente giurisprudenza della corte costituzionale (ottobre 81 – luglio 85), in Scritti su la giustizia costituzionale, cit., 299. PICARDI, Le sentenze «integrative» della Corte costituzionale, in Scritti in onore di Costantino Mortati, cit., 599. Su «una certa cautela nell’adottare sentenze additive» vedi FRONTONI, Le limitazioni dell’indennità spettante alle lavoratrici autonome. Ancora una interpretativa di rigetto «a valenza additiva», in Giur. Cost., 2002, 4083. Sul «possibile uso “concreto” delle pronunce additive» vedi ONIDA, La corte e i diritti: tutela dei diritti fondamentali e accesso alla giustizia costituzionale, in Studi in onore di Leopoldo Elia, cit., II, 1108-1109.

(35) Sulla nozione e sul ruolo del «diritto vivente» nel giudizio di legittimità costituzionale vedi ANZON, La corte costituzionale e il «diritto vivente», in Scritti su la giustizia costituzionale, cit., 1; ZAGREBELSKY, La dottrina del diritto vivente, in Giur. Cost., 1986, I, 1148; PUGIOTTO, Dottrina del diritto vivente e ridefinizione delle sentenze additive, ivi, 1992, 3672, e, per una ricostruzione complessiva, ID., Sindacato di costituzionalità e «diritto vivente», Milano, 1994 (su cui peraltro vedi la Recensione di PIZZORUSSO nonché la Replica dell’Autore, in Riv. Dir. Cost., 1996, 351 e segg.). Più di recente vedi: ROMBOLI, Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale, in ID. (a cura di), Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1999-2001), Torino, 2002, 66-69; MODUGNO–AGRÒ–CERRI (a cura di), Il principio di unità del controllo sulle leggi, cit., 229; BARONE, Giurisdizione amministrativa esclusiva e questioni di costituzionalità: esiste ancora il «diritto vivente»?, in Foro It., 2002, I, 2552; CAPONI, Interpretazione conforme a Costituzione e diritto vivente nelle notificazioni postali, ivi, 2001, I, 3021; AMOROSO, Le pronunce interpretative della Corte costituzionale nell’anno 1998, ivi, 1999, V, 29-30; PUGIOTTO, Il riferimento al diritto vivente, ivi, 1998, V, 366; ID., La problematica del «diritto vivente» nella giurisprudenza costituzionale del 1994: uso e matrici, ivi, 1995, I, 473; CARRATTA, «Diritto vivente» e (il-)legittimità costituzionale della prededucibilità dei crediti nel fallimento successivo ad amministrazione controllata, in Giur. It., 1995, I, 241. Per una particolare accezione di «diritto vivente» vedi NOCILLA, A proposito di «diritto vivente», in Giur. Cost., 1981, I, 1876, mentre per una nozione di diritto non «vivente» ma «in embrione» vedi COMBA, La Corte costituzionale tra diritto vivente e diritto in embrione, in Giur. It., 1992, I, 1, 393.

(36) Vedi il n. 1 del ritenuto in fatto sent. n. 467: «Secondo il giudice a quo la disposizione censurata […] non può essere riferita anche ai minori frequentanti l’asilo nido, perché tale interpretazione costituirebbe una inammissibile integrazione del testo normativo, il quale non dispone in alcun modo sul punto». L’art. 1, 3° comma, L. 289/1990, in effetti, in modo esplicito prevede che l’indennità di frequenza spetti solo «a partire dalla scuola materna», vedi supra paragrafo 1. Sulla incostituzionalità per omissione vedi MARCENÒ, La corte costituzionale e le omissioni incostituzionali del legislatore: verso nuove tecniche decisorie, in Giur. Cost., 2000, 1985.

(37) Vedi CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, cit., 408. La Corte insomma ha semplicemente tratto «quelle conseguenze che il sistema consente a lei, e soltanto a lei, di trarre», cfr. LUCIANI, Le decisioni processuali e la logica del giudizio costituzionale incidentale, Padova, 1984, 259.

(38) Vedi supra nota 2.

(39) Vedi supra paragrafo 2. Anche Corte cost., 10 dicembre 1987, n. 559, in Giur. It., 1988, I, 1, 689, «non ha imboccato la strada della sentenza additiva» ed ha optato per l’interpretativa di rigetto, vedi MODUGNO, La retribuzione dei congedi straordinari per cure idrotermali: una «interpretativa di rigetto» a valenza additiva?, ibidem, 696.

(40) Sul concetto di «certezza del diritto» vedi PIZZORUSSO, voce «Certezza del diritto», in Enc. Giur. Treccani, VI, Roma, 1988. La Corte già ha affermato come la decisione di accoglimento sia utile «per meglio assicurare la certezza del diritto», vedi Corte cost., 9 marzo 1967, n. 22, in Giur. It., 1967, I, 1, 1005; sul punto vedi CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, cit., 404 e ELIA, Le sentenze additive e la più recente giurisprudenza, cit., 307. Sottolinea «l’importanza del contributo che alla superiorità della Costituzione nel sistema, viene dato dalle sentenze di accoglimento con la “certezza”, ex art. 136 Cost., dell’esclusione di interpretazioni eversive da parte di qualsiasi soggetto dell’ordinamento. Certezza che è addirittura massima con la dichiarazione d’incostituzionalità del “testo” normativo» PACE, Corte costituzionale e «altri giudici», tra «garantismo» e «sensibilità politica», in Scritti su la giustizia costituzionale, cit., 596. Circa «la crisi della certezza del diritto» vedi ZAGREBELSKY, Il diritto mite, Torino, 1992, 199 e segg.; da ultimo vedi M. A. SANDULLI, Brevi riflessioni su alcune recenti tendenze all’incertezza del diritto, in Rass. Parlam., 2003, 125 e, in particolare per la «certezza del diritto costituzionale», CAMERLENGO, I fatti normativi e la certezza del diritto costituzionale, Milano, 2002.

(41) PALADIN, Diritto costituzionale, Padova, 1998, 781: «il risultato può essere perseguito […] ricercando la collaborazione dei giudici competenti in materia, mediante quelle proposte non vincolanti che sono in sostanza le sentenze interpretative di rigetto»; ZAGREBELSKY, La giustizia costituzionale, cit., 296 rileva «come la collaborazione interpretativa dei giudici sia un requisito indispensabile»; MODUGNO, La giurisprudenza costituzionale, in Giur. Cost., 1978, I, 1239: «la creazione e l’uso della sentenza interpretativa o adeguatrice ricevono il significato di un mezzo di sollecitazione e di collaborazione attiva, di un “ponte”, per così dire con la funzione giurisdizionale e con quella legislativa». Con particolare riferimento ai primi anni di attività della Corte MEZZANOTTE, La corte costituzionale: esperienze e prospettive, in AA. VV., Attualità e attuazione della costituzione, Roma-Bari, 1982, 161, osserva che tali decisioni «potevano essere intese come un invito ai giudici […] a non arrestarsi, nell’attività interpretativa, alla barriera della legge, ma a superare questa barriera, e a inoltrarsi nel mondo dei valori costituzionali». Auspica l’inserimento della Corte costituzionale in «un contesto “culturale” di collaborazione, che coinvolge anche il potere giudiziario e legislativo, nella difesa, nello svolgimento e nello sviluppo della Costituzione» RUOTOLO, La dimensione temporale, cit., 359. La Corte costituzionale «rifuggirebbe» «da ogni collaborazione con il giudice a quo» qualora ravveda una mera «difficoltà ermeneutica da risolvere tutta entro il circuito della magistratura», cfr. LUCIANI, Le decisioni processuali, cit., 150 e 265.

(42) Cfr. G. U. RESCIGNO, Corso di diritto pubblico, Bologna, 2002, 473. «L’unico a subirne conseguenze è il giudice a quo», BIN–PITRUZZELLA, Diritto costituzionale, Torino, 2002, 422; parla di «limitato vincolo nei riguardi dei soli giudici rimettenti» PALADIN, Diritto costituzionale, cit., 780; CERRI, Corso di giustizia costituzionale, cit., 220: «l’efficacia delle sentenze di rigetto con interpretazione adeguatrice o delle sentenze interpretative di rigetto nel giudizio a quo è generalmente ammessa». Al riguardo in ogni modo si veda MAZZIOTTI, Efficacia delle sentenze interpretative di rigetto della Corte costituzionale, in Giur. Cost., 1960, 1100; PIZZORUSSO, Le motivazioni delle decisioni della Corte Costituzionale: comandi o consigli?, in Riv. Trim. Dir. Pubbl., 1963, 345 e segg.; C. ESPOSITO, Autorità delle decisioni di rigetto della Corte nei giudizi a quo, in ID., Scritti giuridici scelti, Napoli, 1999, IV, 391; la limpida ricostruzione delle diverse posizioni dottrinarie di MARTINES, Diritto costituzionale, Milano, 1994, 598-599 nonché LAMARQUE, Gli effetti della pronuncia interpretativa di rigetto della corte costituzionale nel giudizio a quo. (Un’indagine sul «seguito» delle pronunce costituzionali), in Giur. Cost., 2000, 685. Per una distinzione «sul piano degli effetti» fra sentenze interpretative di rigetto e d’inammissibilità vedi MANNELLA, L’inseminazione artificiale eterologa davanti alla Corte costituzionale: una soluzione interlocutoria insoddisfacente, in Giur. It., 1999, 1139-1140.

(43) Vedi il n. 2.2 del considerato in diritto sent. n. 329 e supra nota 15. La Corte costituzionale in genere ha tenuto un atteggiamento di «autopreclusione ad adottare pronunzie interpretative di rigetto in contrasto con il c. d. diritto vivente», così MODUGNO–CARNEVALE, Sentenze additive, «soluzione costituzionalmente obbligata» e declaratoria di inammissibilità per mancata indicazione del «verso» della richiesta addizione, in Giur. Cost., 1990, 529; ROMBOLI, Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale, cit., 105: «Lo strumento della decisione interpretativa di rigetto tende a realizzare una forma di collaborazione tra Corte costituzionale e giudici nella loro attività interpretativa del diritto (anche se non sono mancati momenti di frizione proprio con riguardo a tale tipo di pronunce) e per questo non viene impiegato allorché esiste un indirizzo giurisprudenziale consolidato (c.d. diritto vivente) nella interpretazione di una legge, nel qual caso la Corte opera normalmente attraverso le decisioni di semplice rigetto o accoglimento».

(44) Le « “decisioni interpretative” che, nel loro variegato complesso, costituiscono il frutto indubbiamente più originale ed essenziale dell’opera della Corte italiana», MODUGNO, La corte costituzionale italiana oggi, cit., 553-554.

(45) L’espressione «arsenale ricco» è di SALAZAR, Dal riconoscimento alla garanzia dei diritti sociali, Torino, 2000, 122 (su cui peraltro vedi la Recensione di LUCIANI nonché la Replica dell’Autrice, in Riv. Dir. Cost., 2001, 290 e segg.); di «ampio ed articolato strumentario» parla SORRENTINO, Lezioni sulla giustizia costituzionale (raccolte da MILETO), Torino, 1998, 74; MARCENÒ, La corte costituzionale e le omissioni incostituzionali, cit., 1985 rileva «il progressivo affinamento delle tecniche di decisione costituzionale»; COLAPIETRO, Garanzia e promozione dei diritti sociali nella più recente giurisprudenza costituzionale, in Giur. It., 1995, IV, 114: «l’ampia tipologia dei modelli di pronunzie […] costituisce ormai patrimonio consolidato ed inespropriabile della Corte»; MODUGNO, La corte costituzionale italiana oggi, cit., 559-560: «La Corte costituzionale […] ha ampliato significativamente i suoi poteri decisionali, dilatando la tipologia delle sue sentenze»; proprio le sentenze interpretative di rigetto «rappresentano, anche storicamente, la prima manifestazione di una tendenza, che col tempo si verrà notevolmente rafforzando, a far più ricca e varia la tipologia delle decisioni della Corte», così MEZZANOTTE, La corte costituzionale: esperienze e prospettive, cit., 161. Sulla «creatività “pretoria” della Corte costituzionale italiana nel dar vita a nuovi tipi di decisioni» vedi da ultimo GROPPI, Verso una giustizia costituzionale «mite»? Recenti tendenze dei rapporti tra corte costituzionale e giudici comuni, in Politica del Diritto, 2002, 217.

(46) Vedi MODUGNO, La funzione legislativa complementare della corte costituzionale, in Giur. Cost., 1981, I, 1651. Sul ruolo della Corte «nell’ambito del complessivo sistema istituzionale» vedi AZZARITI, Forme e soggetti della democrazia pluralista, Torino, 2000, 308 e segg. Per la concezione di Ambrosini vedi MIDIRI, La corte, la politica, i giudici (il dilemma di Ambrosini), in Politica del Diritto, 2001, 449.

(47) Art. 24 legge n. 328/2000: «(Delega al Governo per il riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo) 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del principio della separazione tra spesa assistenziale e spesa previdenziale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un decreto legislativo recante norme per il riordino degli assegni e delle indennità spettanti ai sensi delle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: …». Sulla legge n. 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) vedi BREDA–MICUCCI–SANTANERA, La riforma dell’assistenza e dei servizi sociali, Torino, 2001 e, da ultimo, CARRERA-TESELLI, Fra territorialità e integrazione il ruolo delle governances locali nel processo di riforma dell’assistenza, in Assistenza Soc., 2002, n. 3-4, 137. Sulla delegazione legislativa vedi: MODUGNO, Diritto pubblico generale, Roma-Bari, 2002, 161-163; CELOTTO-FRONTONI, voce «Legge di delega e decreto legislativo», in Enc Dir, Aggiornamento VI, Milano, 2002, 697; SICLARI, Le leggi formali. Il caso delle leggi di delegazione, in MODUGNO–AGRÒ–CERRI (a cura di), Il principio di unità del controllo sulle leggi, cit., 141; ID., Decreti legislativi, ibidem, 165; DE FIORES, Trasformazioni della delega legislativa e crisi delle categorie normative, Padova, 2001; LUPO, Un criterio (ancora un po’ incerto) per distinguere tra decreti legislativi correttivi «veri» e «falsi», in Giur. Cost., 2001, 2661; FERRARA, Gli atti costituzionali, Torino, 2000, 184-185.

(48) PALICI DI SUNI, La Corte salva ancora la legislazione di assistenza sociale, in Giur. It., 1992, I, 1, 789: «risulta del tutto irragionevole che provvidenze destinate a soggetti che lo stesso legislatore individua come meritevoli di una particolare tutela vengano regolate da una selva inestricabile di disposizioni contraddittorie, prive di organicità, che si susseguono nel tempo in modo farraginoso e imprevedibile».

(49) Sul «seguito legislativo» alle sentenze della Corte vedi P. FALZEA, Aspetti problematici del seguito legislativo alle sentenze della corte costituzionale, in RUGGERI–SILVESTRI (a cura di), Corte costituzionale e Parlamento, cit., 121.

(50) MEZZANOTTE, Corte costituzionale e legittimazione politica, Roma, 1984, 145 invero precisava come le sentenze additive siano «a torto considerate l’espressione più immediata della tendenza ad interferire nella sfera politico-parlamentare, mentre sarebbe facile dimostrare che, in molti casi, l’impatto di un annullamento puro e semplice sarebbe ben maggiore».

(51) Vedi il n. 3 del considerato in diritto sent. n. 329: «…dovendo l’invalido provare la ricorrenza dello stato di incollocazione attraverso il certificato di frequenza scolastica». Non sempre è dato riscontrare nelle decisioni della Corte formulazioni così esplicite e comprensibili ai più; si pensi ad esempio quando il presidente Casavola ha dovuto convocare una conferenza stampa per chiarire all’opinione pubblica il significato di Corte cost., 2 giugno 1994, n. 218, (in Giur. It., 1995, I, 638), che, in ogni modo, rappresenta pur sempre «uno dei migliori esempi di tecnica del bilanciamento tra valori costituzionali», cfr. RUOTOLO, L’onere del test anti-AIDS per i soggetti che svolgono attività a rischio: violazione del diritto alla riservatezza o ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco?, ibidem, 642 e MODUGNO, Chiosa a chiusa. Un modello di bilanciamento di valori, ibidem, 643.

(52) «Le scelte politiche di riordino di interi settori normativi spettano al legislatore, non alla Corte», LUCIANI, Le infermità mentali nella giurisprudenza costituzionale, in Politica del Diritto, 1986, 455. Sembrerebbe comunque che nel quadro delle iniziative collegate al «2003-Anno europeo delle persone con disabilità» il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali intenda predisporre un Testo Unico delle disposizioni in materia di disabilità, vedi www.minwelfare.it. Sulla tutela delle persone che soffrono di un’infermità mentale si veda anche ZATTI, Infermità di mente e diritti fondamentali della persona, in Politica del Diritto, 1986, 425; VENCHIARUTTI-CENDON, voce «Sofferenti psichici», in Enc. Dir., Aggiornamento III, Milano, 1999, 1003.

(53) Sulla «posizione degli handicappati psichici nel sistema costituzionale» vedi PANUNZIO, Il cittadino handicappato psichico nel quadro costituzionale, in Studi in memoria di Pietro Gismondi, Milano, 1988, III, 525. Sulla normativa a tutela delle persone disabili e per l’indicazione delle principali associazioni che le rappresentano vedi HANAU-NOCERA, voce «Handicap», in Digesto Pubbl., Aggiornamento, Torino, 2000, 305. Circa la «fisionomia della ONLUS» vedi A. FUSARO, La riforma del diritto delle associazioni, in Giur. It., 2000, 2427. Riguardo le politiche per l’handicap vedi Atti Senato, XIV Legislatura, Doc. LXXIX, n. 3, Relazione sullo stato di attuazione delle politiche per l’handicap in Italia e sugli indirizzi che saranno seguiti (Anno 2002), Presentata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Comunicata alla Presidenza il 14 aprile 2003. L’European Disability Forum ha predisposto un Memorandum alla Presidenza Italiana contenente Proposte al Governo Italiano in vista della Presidenza dell’Unione Europea 2003. Sulla «posizione delle persone portatrici di handicap nel diritto comunitario», vedi CHITI, Il principio di non discriminazione e il Trattato di Amsterdam, in Riv. It. Dir. Pubbl. Comunitario, 2000, 864 e segg.; vedi anche OLIVETTI, Sub Art. 26. Inserimento dei disabili, in BIFULCO-CARTABIA-CELOTTO, L’Europa dei diritti. Commento alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, Bologna, 2001, 202 e segg. Sulla Carta dei diritti vedi PACE, A che serve la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea? Appunti preliminari, in Giur. Cost., 2001, 193; CALVANO, Verso un sistema di garanzie costituzionali dell’UE? La giustizia costituzionale comunitaria dopo il Trattato di Nizza, ibidem, 245; CHESSA, La tutela dei diritti oltre lo stato. Fra «diritto internazionale dei diritti umani» e «integrazione costituzionale europea», in NANIA–RIDOLA (a cura di), I diritti costituzionali, cit., 109 e segg.; NASCIMBENE, Quale strumento giuridico per la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea?, in Giur. It., 2001, 659; SCALA, «L’emergere» della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea nella giurisprudenza della Corte di giustizia, ivi, 2002, 250; PINELLI, Il momento della scrittura, Bologna, 2002, 209 e segg.; AZZARITI, La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nel «processo costituente europeo», in Rass. Dir. Pubblico Europeo, 2002, 9. sul piano internazionale si veda SAULLE, Diritti umani, familiari e sociali: principi giuridici fondamentali, in Dir. Famiglia, 1995, 1117.

(54) Al riguardo vedi P. GROSSI, Alle origini del processo di legittimità costituzionale delle leggi, in Rass. Parlam., 2002, 500-501; COLAPIETRO, La giurisprudenza costituzionale nella crisi dello stato sociale, Padova, 1996, 75 e segg.; AA. VV., Le sentenze della corte costituzionale e l’art. 81, u.c., della costituzione, Atti del seminario svoltosi in Roma Palazzo della Consulta nei giorni 8 e 9 novembre 1991, Milano, 1993; GROSSO, Sentenze costituzionali di spesa «che non costino», Torino, 1991; COLAPIETRO, Le sentenze additive e sostitutive, cit., Pisa, 1990, 57 e segg.; ZORZI GIUSTINIANI, Una nuova sentenza «additiva di prestazione», in Giur. It., 1988, I, 1, 23 e segg.; ELIA, Le sentenze additive e la più recente giurisprudenza, cit., 310 e segg.

(55) GROPPI, La quantificazione degli oneri finanziari derivanti dalle decisioni della corte costituzionale: profili organizzativi e conseguenze sul processo costituzionale, in COSTANZO (a cura di), L’organizzazione e il funzionamento della corte costituzionale, Torino, 1996, 284.

(56) Cfr. GROPPI, La quantificazione degli oneri finanziari, cit., 275 e segg.; RUOTOLO, La dimensione temporale, cit., 296.

(57) «Va sottolineato che, per quanto riguarda il bilancio dello Stato, il governo e il parlamento sono tenuti a rispettare innanzitutto i precetti stabiliti dalla Costituzione», BELLI, Il bilancio va adeguato al diritto di vivere nonostante gravi disabilità, in Giur. Cost., 2001, 2703. Sulla «necessità di raccordi fra Corte-Parlamento (e Governo)» vedi RUOTOLO, La dimensione temporale, cit., 292-296. Circa la «crisi dello Stato sociale» vedi le considerazioni di AZZARITI, Forme e soggetti della democrazia pluralista, cit., 159 e segg. e COLAPIETRO, La giurisprudenza costituzionale nella crisi dello stato sociale, cit., 327 e segg. Sulle «tendenze generali che interessano il sistema di welfare nel nostro ordinamento» vedi CENTORBI, Il sistema di welfare tra continuità e innovazioni. (Resoconto di un Convegno), in Giur. Lavoro, 2000, n. 3, 279; per «un nuovo modello di Stato sociale» vedi PESARESI, Il nuovo Welfare State dopo la riforma del titolo V della Costituzione, in www.associazionedeicostituzionalisti.it. Giova ricordare l’autorevole convinzione nella possibile «attuazione dello “stato sociale”: senza fughe nell’utopia, ma anche senza rassegnarci all’esistente» di ELIA, Si può rinunciare allo «stato sociale»?, in ARTONI-BETTINELLI (a cura di), Povertà e Stato, Roma, 1987, 118.

(58) ZAGREBELSKY, La giustizia costituzionale, cit., 317 e segg.

(59) A maggior ragione se si pensa che perfino per la realizzazione dei cosiddetti «diritti negativi» si è riconosciuta la necessità dell’impiego di risorse pubbliche, vedi HOLMES-SUNSTEIN, Il costo dei diritti, ed. it. a cura di Fusaro, tr. it. Caglieri, Bologna, 2000. Sul «problema dei “costi” dei diritti sociali» vedi SALAZAR, Dal riconoscimento alla garanzia, cit., 127 e segg. e, in relazione ai «condizionamenti dell’ordinamento comunitario», MUSUMECI, La legge finanziaria, Torino, 2000, 139 e segg. Sui diritti sociali vedi: MODUGNO, I «nuovi diritti», cit., 65 e segg.; LUCIANI, Sui diritti sociali, in Studi in onore di Manlio Mazziotti di Celso, Padova, 1995, II, 97; BALDASSARRE, voce «Diritti sociali», in Enc. Giur. Treccani, XI, Roma, 1989. Da ultimo vedi LUCIANI, I diritti costituzionali tra stato e regioni (a proposito dell’art. 117, comma 2, lett. m) della costituzione), in Politica del Diritto, 2002, 345; PACE, Problematica delle libertà costituzionali, Padova, 2003, 140 e segg.; G. U. RESCIGNO, Principio di sussidiarietà orizzontale e diritti sociali, in Dir. Pubblico, 2002, 5; PINELLI, Sui «livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» (art. 117, co. 2, lett. m, Cost.), ibidem, 881; PRINCIPATO, I diritti costituzionali e l’assetto delle fonti dopo la riforma dell’art. 117 della Costituzione, in Giur. Cost., 2002, 1169.