Redditi esenti
Sono esclusi dall’imposta sul reddito le prestazioni economiche assistenziali erogate dallo Stato a carattere continuativo o temporaneo; non vi è quindi obbligo di dichiarazione della pensione, assegno mensile, indennità di accompagnamento, indennità di frequenza (D.P.R. 29/9/73 n. 601, art. 34; D.P.R. 22/12/86, n. 917 art. 3).
Spese deducibili dal reddito
Sono deducibili per l’intero ammontare, le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell’art. 3 della Legge n. 104/92 (Circolare Ministero delle Finanze n. 25/E, 6/2/97).
Sono inoltre deducibili dal reddito le spese sostenute dai grandi invalidi per stipendi e contributi pagati per chi presta loro assistenza anche se fornita da personale non specializzato (decisione n. 84, 5/1/89 della Commissione Tributaria Centrale).
La deduzione spetta anche se le spese sono state sostenute nell’interesse di familiari a carico.
Con Circolare 15 maggio 1997 n. 137/E il Ministero delle Finanze – Dipartimento delle entrate, entra ancora nel merito del concetto di “assistenza specifica” ricordando che per una definizione corretta è necessario far riferimento ai provvedimenti del Ministero della Sanità relativi a prestazioni, specialità farmaceutiche, protesi, ecc.
Per quanto riguarda le spese sostenute per terapie psicomotorie da soggetti portatori di handicap, si ricorda che con la circolare n. 25/E del 6 febbraio 1997 è stato precisato che ai fini dell’inquadramento in una delle spese sanitarie comprese nell’art. 13-bis, comma 1, lettera c), del Tuir, occorre fare riferimento ai provvedimenti del Ministero della Sanità, contenenti l’elenco delle specialità farmaceutiche, delle prestazioni specialistiche, delle protesi, ecc.
Ovviamente, analogo comportamento si deve assumere per le spese mediche e di assistenza specifica deducibili di cui all’art. 10, comma 1, lettera b, del Tuir.
Si ricorda che per deducibilità si intende la possibilità di dedurre dal reddito complessivo alcuni oneri sostenuti dal contribuente; l’agevolazione è quindi diversa dalla detraibilità.
Spese detraibili
È possibile scalare dalle imposte dovute allo Stato il 19% della somma pagata per l’acquisto di sussidi tecnici-informatici (art. 2, comma 1, D.M. 14/3/98).
Ne hanno diritto le persone riconosciute in situazione di handicap ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104/92 o il familiare a cui queste persone risultano fiscalmente a carico.
Per fruire di questa agevolazione occorre allegare:
1. il certificato di handicap
2. il certificato medico (anche del medico di famiglia) che attesta che quel sussidio facilita l’integrazione e l’autosufficienza della persona disabile
3. la fattura o ricevuta dell’avvenuto pagamento.
Ancora, la stessa detrazione del 19% può essere applicata per le spese sostenute per l’acquisto di autoveicolo, entro la somma di L. 35.000.000 e una volta ogni quattro anni. Per quanto riguarda i disabili psichici, tale agevolazione è riservata ai genitori o familiari che hanno a carico fiscale la persona con handicap titolare di indennità di accompagnamento (legge n. 388, 23/12/2000, art. 30, comma 7) e riconosciuti con handicap in situazione di gravità ai sensi del comma 3, art. 3 della legge n. 104/92 (Circolare Ministero delle finanze 11/5/01 n. 46). Inoltre la legge n. 448, 28/12/01 (finanziaria per il 2002) ha pevisto che le detrazioni per il figlio disabile (ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104/92) a carico sia di 774,69 euro (se il reddito complessivo non supera 36.151,98 euro, cioè 70.000.000) invece che di 516,46 euro come è stabilito per i figli non disabili (art. 2, comma 1, punto b).
Riduzione dell’aliquota IVA al 4% per acquisto auto:
L’art. 30, comma 7 della legge n. 388, 23/12/2000 (legge finanziaria 2001) ha finalmente introdotto la possibilità per i familiari di soggetti con handicap mentale o psichico titolari di indennità di accompagnamento e riconosciuti in situazione di handicap grave ai sensi del comma3, art. 3 della legge n. 104/92, di fruire dell’agevolazione dell’IVA al 4% per l’acquisto di autoveicolo, anche non modificato. Inoltre per avere l’IVA ridotta occorre presentare le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti necessari (i due verbali rilasciati dalla commissione medica ASL) al venditore all’atto di acquisto del veicolo.
Per prestazioni socio-sanitarie
Sono assoggettate all’aliquota IVA al 4% anche le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale in favore di inabili adulti, rese da istituzioni, enti e cooperative sia direttamente sia in convenzione.
Per acquisto di sussidi tecnici-informatici
La stessa aliquota agevolata si applica per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici relativi a menomazioni funzionali permanenti e rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap (D.L. n.669, 31/12/96, art.2, comma 9).
Hanno diritto a tale agevolazione esclusivamente disabili con menomazioni di natura motoria o sensoriale che, per fruirne, devono presentare il verbale di invalidità civile o il certificato di situazione di handicap, la prescrizione esclusivamente della ASL che attesta il collegamento funzionale tra sussidio e natura della menomazione, l’eventuale autocertificazione nella quale si attesta di essere in possesso dei requisiti necessari alla fruizione dell’agevolazione (sulla fattura rilasciata del rivenditore va indicato “Aliquota IVA al 4% ai sensi dell’art. 2, comma 9, del D.L. 31/12/96 n. 669 (convertito dalla legge 28/2/97 n. 30)”.
“Si considerano sussidi tecnici-informatici, rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso all’informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitare da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio” (art. 2, comma 1, Decreto M. Finanze 14/3/98).
Sussidi possono quindi essere: computer (e relativo software; per accedere alle agevolazioni di cui sopra è necessario in questo caso che l’uso del software sia esplicitamente indicato nel certificato medico), modem, fax, telefono cellulare, telecomandi, ecc.
L’accesso ad Internet non è considerato un prodotto ma un servizio e pertanto a questo non possono essere applicate le agevolazioni fiscali di cui sopra. Esistono però dei rivenditori che offrono dei pacchetti completi comprensivi di computer, modem e accesso alla rete. In questo caso è possibile applicare le agevolazioni all’intero pacchetto.