Altre agevolazioni per le persone con disabilità e per il nucleo familiare

Ausili
Hanno diritto alla fornitura gratuita degli ausili, protesi e ortesi elencati nel Nomenclatore Tariffario (Decreto Ministeriale 28/12/92) gli invalidi civili, del lavoro, di guerra o per servizio, ciechi e sordomuti.
Ne hanno diritto anche i minori di 18 anni non riconosciuti invalidi per i quali è riconosciuta la necessità di effettuare un intervento compensativo e riabilitativo al fine di prevenire l’instaurazione di una disabilità irreversibile e i maggiorenni in attesa di riconoscimento cui la Commissione medica USL abbia riscontrato una menomazione invalidante che comporta una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad 1/3.
Erogazione: su prescrizione dello specialista ASL o di un medico di fiducia, la USL autorizza l’erogazione della fornitura indicata.

Assegno per il nucleo familiare (L. n. 153, 13/5/88):
L’assegno, che dal 1998 riguarda anche i lavoratori subordinati, compete in misura differente in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare.
Il reddito familiare è costituito dall’ammontare dei redditi complessivi assoggettabili all’IRPEF, e redditi di qualsiasi natura.
Non devono essere computati nel reddito, e quindi non dichiarati: i TFR, i trattamenti di famiglia, le rendite vitalizie INAIL, le pensioni di guerra, le provvidenze economiche per gli invalidi civili, le quote di indennità di trasferta entro il limite fissato per l’assoggettamento fiscale.
I livelli di reddito (stabiliti in tabelle apposite INPS e annualmente rivalutati) sono aumentati di L. 10.000.000 (dieci milioni), qualora all’interno del nucleo familiare si trovino soggetti che, a causa di infermità fisica o mentale, sono nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro o, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età.
I medesimi livelli di reddito sono aumentati di altri 2.000.000 (due milioni) di lire se i soggetti aventi diritto all’assegno si trovino in condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, celibe o nubile.
Il nucleo familiare è composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dai figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni siano essi legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, affidati, e, senza limiti di età dai figli invalidi che si trovino nella permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
Inoltre i fratelli e i nipoti minori, o senza limiti di età in caso di infermità, contestualmente orfani di entrambi i genitori e non aventi titolo a pensione alcuna.
Le richieste di erogazione dell’assegno devono essere inoltrate al datore di lavoro su apposito modello.
Per le informazioni circa i livelli di reddito è necessario contattare un qualsiasi ufficio zonale dell’INPS.

Esenzione dal ticket sanitario
Le persone con Sindrome di Down hanno tutte diritto all’esenzione totale dal pagamento del ticket. Tale possibilità deriva da una serie di norme diverse che nel tempo hanno individuato le categorie di persone e i requisiti in presenza dei quali stabilire l’accesso a questa agevolazione.
Prima di avere riconosciuta l’invalidità civile, i bambini con SD hanno l’esenzione in quanto sono considerati tra quelli indicati nel Decreto Ministeriale (Sanità) 1/2/91, art. 4 (“sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni farmaceutiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le prestazioni specialistiche correlate alle specifiche patologie di cui sono affetti [tra gli altri] i nati con gravi deficit psichici, fisici e sensoriali”).
Inoltre sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria tutti i bambini al di sotto dei 6 anni di età appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo non superiore a Euro 36.151,98 (Legge n. 724, 23/12/94, art. 1, comma 3).
Una volta riconosciuta l’invalidità civile continuano ad avere diritto all’esenzione, sia nel caso abbiano il riconoscimento del diritto all’indennità di frequenza (in base al Decreto Legislativo n. 124, 29/4/98, art. 5, comma 6, che stabilisce “l’esenzione agli invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza”) sia che abbiano il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento (art. 6 del già citato Decreto Ministeriale 1/2/91 “sono esentati dalla partecipazione alla spesa per le generalità delle prestazioni sanitarie, con esclusione dei farmaci diversi da quelli inclusi nel prontuario [tra gli altri] gli invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi”).
I maggiorenni rientrano tutti tra gli invalidi indicati nel Decreto 1/2/91, perché tutte le persone con SD hanno riconosciuta come minima la percentuale del 75%.
Inoltre, recentemente è stato emanato il Decreto Ministeriale (Sanità) n. 279, 18/5/01 “Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie” nel quale la Sindrome di Down è inserita come “malattia rara” (il codice assegnato è RN0660): in base a questo decreto la persona riconosciuta esente “ha diritto alle prestazioni di assistenza sanitaria incluse nei livelli essenziali di assistenza efficaci ed appropriate per il trattamento ed il monitoraggio della malattia e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti” (art. 6).
Ovviamente l’esenzione riguarda esclusivamente le prestazioni farmaceutiche e specialistiche previste dal Servizio Sanitario Nazionale.

Esenzione bollo auto
I familiari che hanno a carico fiscale una persona titolare di indennità di accompagnamento e riconosciuta in situazione di gravità ai sensi del comma 3, art. 3 della legge n. 104/92, hanno diritto all’esenzione dal pagamento del bollo auto (art. 30, comma 7, legge n. 388, 23/12/2000 e Circolare Ministero delle Finanze n. 46, 11/5/2001).
Per l’esenzione dal pagamento del bollo occorre presentare domanda in carta semplice presso le Agenzie delle Entrate del Ministero delle Finanze (ci sono sedi in ogni regione) allegando:
– fotocopia del libretto di pensione o del verbale di invalidità che attesti il diritto all’indennità di accompagnamento,
– certificato di handicap in situazione di gravità ai sensi del comma 3, art. 3 della legge n. 104/92,
– fotocopia del libretto di circolazione dell’auto,
– fotocopia della pagina della dichiarazione dei redditi che indica che la persona disabile è fiscalmente a carico del titolare dell’auto.
Per accedere a questa agevolazione è importante che l’auto abbia un unico intestatario: se lòa macchina è cointestata infatti si perde il diritto all’esenzione.
Coloro che hanno pagato il bollo pur avendo diritto all’esenzione hanno facoltà di richiederne il rimborso, attraverso una lettera inviata all’Assessorato Bilancio della propria Regione di residenza, allegando l’originale del bollo e la fotocopia del libretto di circolazione L’esenzione è valida per una sola auto e anche per gli anni successivi; l’istanza va ripresentata solo nel caso il veicolo venga sostituito o se vengono meno i requisiti necessari per fruire del beneficio in questione.

Agevolazioni Telecom
I titolari di un contratto di abbonamento al servizio telefonico di base di categoria B dal 1° dicembre 2001 possono fruire di una riduzione del 50% del pagamento dell’importo mensile di abbonamento, cioè del canone (Delibere dell’autorità per le comunicazioni n. 314/00/CONS e n. 330/01/CONS).
Per poter fruire di questa agevolazione occorre che siano soddisfati due requisiti:
il requisito sociale: all’interno del nucleo familiare deve esserci una persona titolare di pensione di invalidità civile (o di pensione sociale, o un anziano con oltre 75 anni, o il capofamiglia disoccupato);
il requisito economico: disporre di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) relativo al nucleo familiare non superiore a 6.713,94 euro (pari a £. 13.000.000). Tale cifra è quella indicata nelle Delibere, è verosimile che sia periodicamente rivalutata. L’attestato ISEE può essere richiesto presso i CAF (centro assistenza fiscale), i comuni, le sedi territoriali dell’INPS.
Occorre quindi compilare un modulo, disponibile presso i negozi “Punto 187” della Telecom, gli stessi CAF e INPS e anche scaricabile dal sito Internet www.187.it.
Il modulo compilato, con allegati la fotocopia di un documento valido d’identità del titolare del contratto, la fotocopia dell’attestato ISEE, la fotocopia del libretto di pensione da cui risulta il nome e cognome, il codice fiscale, la categoria, il codice INPS e la decorrenza della pensione stessa, va inviato a mezzo raccomandata alla sede Telecom indicata sulla propria bolletta.
La Telecom ha previsto anche la possibilità dell’esenzione totale dal pagamento dell’abbonamento, ma solo per quei nuclei al cui interno vi sia persona sordomuta che utilizzi il dispositivo telefonico DTS.