Le persone con sindrome di down straniere in italia

Sempre più numerose sono le famiglie straniere, soprattutto extracomunitarie, che vivono nel nostro Paese, e sempre di più sono anche i bambini con sindrome di Down stranieri i cui genitori si rivolgono ai servizi pubblici e privati per avere informazioni circa i diritti e le agevolazioni previste nei loro confronti.

Indipendentemente dalle disposizioni generali, esistono poi degli accordi internazionali bilaterali stipulati tra l’Italia e altri Stati e accordi stipulati tra la Comunità Europea e Paesi extracomunitari in base ai quali vengono garantiti ulteriori diritti.

Esiste comunque un Ufficio Stranieri presso ogni Comune, il Servizio Sociale Internazionale e la Croce Rossa Italiana cui ci si può rivolgere per avere tutte le informazioni utili.
La Caritas, la Croce Rossa Italiana e altre organizzazioni umanitarie gestiscono inoltre degli ambulatori dove offrono gratuitamente assistenza medica e farmaceutica.

Assistenza socio – economica
Il riconoscimento dell’invalidità civile ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni anche economiche di assistenza sociale è garantito oggi agli stranieri titolari della “Carta di soggiorno” (documento rilasciato a tempo indeterminato agli stranieri che dimostrano di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari e che soggiornano regolarmente in Italia da almeno sei anni -art. 9, Decreto Legislativo n. 286/98 e art. 9, Legge 189/02,) nonché ai minori iscritti in questa (legge n. 388/2000, finanziaria per il 2001, art. 80, comma 19).
Coloro che sono invece in possesso del “Permesso di soggiorno” (documento rilasciato dalla Questura della Provincia in cui la persona si trova, della durata non superiore a due anni -per lavoro o ricongiungimenti familiari-, rinnovabile per una durata non superiore al doppio di quella stabilita nel rilascio iniziale, art. 5, Decreto Legislativo n. 286/98) possono presentare istanza di riconoscimento dell’invalidità civile e averla riconosciuta, ma non possono ricevere il pagamento delle provvidenze economiche. In base a questo riconoscimento potranno quindi intanto fruire dell’esenzione per invalidità dal pagamento del ticket sanitario.
I titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno (e ovviamente i titolari di carta di soggiorno) possono accedere alle prestazioni e servizi sociali (art. 80,comma 19, legge 388/00).
Possono quindi anche fare richiesta del certificato dell’handicap in situazione di gravità (per l’iter vedi il capitolo relativo) e accedere alle agevolazioni relative.

Assistenza sanitaria
Per tutti è garantito il servizio di Pronto soccorso.
Per coloro che sono iscritti al Servizio sanitario nazionale (quindi in regola con le disposizioni di legge relativamente al permesso di soggiorno e alla residenza) vengono garantiti tutti i servizi previsti anche per i cittadini italiani: assistenza medica-generica, pediatrica, ostetrica-ginecologica, ospedaliera, farmaceutica e specialistica. Presso le USL comunque vengono elargiti servizi di assistenza socio-sanitaria anche per coloro che non sono in regola con il permesso di soggiorno.
Per quanto riguarda le vaccinazioni, ai bambini non in possesso dei certificati di vaccinazione compiute nei Paesi d’origine, viene richiesta la ripetizione di quelle obbligatorie.

Assegno per il nucleo familiare
Viene pagato al lavoratore dal datore di lavoro su autorizzazione dell’INPS; l’importo varia in funzione del solo nucleo familiare residente in Italia.