Tutela

Per molte persone è dato per scontato che una persona con disabilità intellettiva, al compimento dei 18 anni sia per la sua condizione riconosciuta incapace di intendere e di volere e che quindi sia necessario procedere alla nomina di un tutore. Non è così.

La capacità di intendere e di volere è data per ogni persona, è l’incapacità che deve essere riconosciuta, e per fare questo occorre iniziare una istanza al Tribunale perché un giudice riconosca tale incapacità.

Al di là delle difficoltà oggettive che si riconoscono alle persone con disabilità intellettiva per ciò che può riguardare temi complessi quali per esempio la firma di un contratto, la vendita di un immobile, la gestione di somme importanti di denaro, e delle diversità che esistono tra le diverse persone con SD, non riteniamo obbligatorio e nemmeno “necessario” interdire una persona con SD. I motivi sono molteplici, vi elenchiamo i principali:

  • non è assolutamente necessario richiedere l’interdizione per ottenere la conferma del riconoscimento dell’invalidità civile, così come l’interdizione non è requisito per avere il diritto all’indennità di accompagnamento. Tantomeno è necessario essere interdetti per poter riscuotere la provvidenza economica, l’importante è che la persona sia in grado di firmare (se non lo fosse, può eventualmente delegare ad altro la riscossione delle mensilità o richiedere l’accreditamento su conto corrente postale o bancario).
  • l’interdizione limita i diritti delle persone, che non possono così, per esempio, firmare un contratto e sposarsi; è luogo comune che una persona interdetta non possa essere assunta in un posto di lavoro: tale limitazione derivava dall’esclusione degli interdetti all’elettorato attivo (cioè non veniva loro riconosciuto il diritto di voto, DPR n. 223, 20/3/67), condizione questa invece necessaria per accedere ad un posto di lavoro (come stabilito dai regolamenti per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, il più recente è il DPR n. 487, 9/5/94). La legge n. 180/78 abroga il n. 1 dell’art. 2 del DPR 223/67, restituendo il diritto di voto alle persone interdette e quindi uno dei requisiti necessari per l’assunzione. Se dal punto di vista normativo oggi non esiste una limitazione all’assunzione di una persona interdetta, sta di fatto che è molto difficile che un datore di lavoro accetti la firma di un tutore per la definizione di un contratto di lavoro.
  • fare interdire una persona costa, e anche molto. A meno che non si tratti di persona con gravissime difficoltà e che sia chiamata a gestire imponenti interessi, l’interdizione non porta nessun giovamento alla sua qualità di vita.

Alcuni ritengono che con l’interdizione si attivi una tutela da parte dello Stato nei confronti di quella persona: in realtà la tutela che viene attivata sta nel controllo dello Stato sull’agire di un tutore assegnato all’interdetto, cioè di una persona che al posto dell’interdetto gestisce i suoi interessi, e che è di solito, se presente, un familiare molto vicino: un genitore, un fratello (cioè la stessa persona che comunque se ne occuperebbe anche senza un riconoscimento “formale” del ruolo). Il tutore è obbligato a presentare annualmente il rendiconto delle spese effettuate al giudice tutelare, e se il giudice è una persona molto fiscale e pignola può arrivare addirittura a richiedere gli scontrini; ciò per il tutore, e quindi per la famiglia, complica di molto la vita e la quotidianità.

Siamo inoltre in un momento di evoluzione legislativa, è infatti, ancora, attualmente all’attenzione del Parlamento una proposta di legge che prevede l’istituzione dell’Amministrazione di sostegno per chi si trova nell’impossibilità di provvedere alla cura dei propri interessi. L’Amministratore di sostegno, sotto il controllo del giudice tutelare, assiste la persona disabile nella gestione del proprio patrimonio, pur rispettando la sua piena capacità di agire in tutti gli altri campi (cosa che oggi non è possibile in caso di interdizione e nomina di un tutore).

Alla data del 26 marzo 2003, si è concluso l’esame della proposta di legge presso la Commissione 2^ Giustizia in sede referente.

Esiste inoltre, la possibilità per atti specifici che richiedono l’assistenza di un tutore, di richiedere l’utilizzo dell’istituto della tutela provvisoria (vedi oltre).

Interdizione (Codice Civile, Titolo XII artt. 414 e seguenti)
Definisce il soggetto “incapace”, la persona interdetta sono perciò legalmente rappresentata dal tutore, non può quindi svolgere atti di disposizione patrimoniale.
Gli interdetti hanno comunque diritto di voto (Legge 180/78).

Chi può essere interdetto: i maggiorenni in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi. Inoltre può essere interdetto il minorenne l’anno precedente il compimento della maggiore età; tale istanza è di competenza del Tribunale dei Minori e viene utilizzata soprattutto per quei casi particolarmente gravi nei quali la richiesta di interdizione comunque verrebbe inoltrata, le procedure infatti per i minori sono più snelle.

Chi può richiedere l’interdizione:
1. il coniuge;
2. i parenti entro il quarto grado (genitori, figli, ascendenti e discendenti diretti, fratelli, zii, cugini primi);
3. gli affini entro il secondo grado (suoceri, generi, cognati, zii acquisiti);
4. il Pubblico Ministero (un magistrato dell’Ufficio della Procura della Repubblica).

Procedura: per presentare l’istanza occorre rivolgersi al Tribunale, con l’assistenza obbligatoria di un legale. Le spese da considerare sono quelle legali, a meno che l’istanza venga richiesta dal Pubblico Ministero o venga provato lo “stato di povertà”. Il giudice tutelare nomina: il Tutore e il Protutore.

Chi può essere tutore:

  • uno dei genitori;
  • un figlio maggiorenne;
  • il coniuge;
  • altra persona designata dal Giudice.

Colui che è nominato non può sottrarsi alla nomina, a meno che abbia più di 65 anni, tre figli, sia gravemente ammalato, eserciti già altra tutela.

I compiti del tutore:
1. avere cura della persona interdetta, rappresentarla in tutti i suoi atti e contratti, amministrare i suoi beni;
2. presentare ogni anno al giudice Tutelare il rendiconto della sua amministrazione.
Il tutore non può acquistare i beni del tutelato, può essere rimosso se si dimostra negligente, inetto, insolvente, abusa dei suoi poteri, può essere esonerato se la tutela si dimostra troppo gravosa e qualcun altro può sostituirlo.

Quando occorre l’autorizzazione del giudice tutelare:
1. investire capitali;
2. accettare eredità e/o donazioni;
3. rinunciare ad eredità e/o donazioni;
4. riscuotere capitali; – acquistare beni straordinari;
5. fare contratti di locazione per più di nove anni;
6. promuovere giudizi.

Quando occorre l’autorizzazione del tribunale:
1. vendere beni di una certa entità;
2. costituire pegni o ipoteche;
3. fare compromessi e transazioni.

Inabilitazione (Codice Civile, Titolo XII artt. 414 e seguenti):
Consente una capacità limitata agli atti di ordinaria amministrazione (atti giuridici, conclusione di contratti). Gli inabilitati possono essere assunti firmando da sé il proprio contratto.

Chi può essere inabilitato: i maggiorenni che non sono in condizioni di gravità tali da essere interdetti, ma che per prodigalità o abuso abituale di alcolici e/o stupefacenti espongono sé e la propria famiglia a gravi pregiudizi economici, i sordomuti o i ciechi dalla nascita privi di educazione sufficiente.

Chi può richiedere l’inabilitazione:
1. il coniuge;
2. i parenti entro il quarto grado (genitori, figli, ascendenti e discendenti diretti, fratelli, zii, cugini primi);
3. gli affini entro il secondo grado (suoceri, generi, cognati, zii acquisiti);
4. il Pubblico Ministero (un magistrato dell’Ufficio della Procura della Repubblica).

Procedura: vedi “Interdizione”. Il giudice tutelare in questo caso nomina un Curatore.

Chi può essere curatore:
1. uno dei genitori;
2. un figlio maggiorenne;
3. il coniuge;
4. altra persona designata dal Giudice.
Colui che è nominato non può sottrarsi alla nomina, a meno che abbia più di 65 anni, tre figli, sia gravemente ammalato, eserciti già altra curatela.

I compiti del curatore:
1. aiutare l’inabilitato ad amministrare i suoi beni;
2. essere presente quando occorre riscuotere capitali e/o stare in giudizio.

Quando occorre l’autorizzazione del giudice tutelare: per tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

Quando occorre l’autorizzazione del tribunale:
1. vendere beni di una certa entità;
2. costituire pegni o ipoteche;
3. fare compromessi e transazioni.

Tutela provvisoria
Quando esiste la necessità dell’assistenza di un tutore per un atto particolare, ma non ci sia la necessità di procedere all’interdizione o all’inabilitazione, il Giudice può predisporre una tutela provvisoria, limitata all’espletamento di quell’atto.

Incapacità naturale (codice civile, Titolo XII art. 428)
La legge prevede una forma di protezione di coloro che, pur non essendo interdetti o inabilitati, sono tuttavia incapaci di amministrarsi.
Gli atti di disposizione patrimoniale da loro compiuti possono essere annullati su istanza degli interessati (o dei loro eredi), se da tali atti deriva un grave pregiudizio e anche i contratti possono essere annullati, ma solo quando risulta la malafede del contraente.
L’annullamento può essere chiesto entro cinque anni.

Testamento
I genitori che vogliano disporre dei loro beni dopo la morte, a favore dei figli, possono redigere un testamento.
Il testamento deve essere scritto a mano, datato e sottoscritto dal testatore. Può essere custodito in casa oppure depositato presso un legale o altra persona di fiducia. Può essere stracciato e rifatto in ogni momento.
Nel caso ci siano più figli e più immobili può essere opportuno lasciare, almeno in parte, la nuda proprietà ai figli non handicappati e l’usufrutto al figlio disabile, così da consentire a questo di beneficiare di una rendita.
È opportuno comunque consigliarsi con un notaio per definire le proporzioni.