Diritti dei disabili e Costituzione

Carlo Colapietro
Diritti dei disabili e Costituzione
Appendice di Federico Girelli
Editoriale Scientifica, Napoli, 2011

La posizione delle persone disabili, pur non essendo espressamente contemplata in Costituzione, trova comunque una protezione costituzionale adeguata nell’ambito del programma di giustizia sociale delineato dalla nostra Carta costituzionale in favore dei soggetti deboli e rivolto a perseguire – attraverso una disciplina legislativa non discriminatoria, bensì di sostegno ed emancipatoria – l’effettiva inclusione sociale e la diretta partecipazione alla vita attiva del disabile, soprattutto a livello scolastico e lavorativo. In particolare, nella nostra Carta costituzionale il “riconoscimento” e la “garanzia” (art. 2 Cost.) dei diritti dei disabili, per il conseguimento di quella loro “pari dignità sociale” (art. 3 al. Cost.) che consenta il “pieno sviluppo della persona umana” (art. 3 cpv. Cost.), trova un saldo fondamento proprio in quel parametro espansivo offerto dalla Costituzione e rappresentato dalla pienezza dello sviluppo della persona umana.

Nel caso di specie si tratta, appunto, delle persone con disabilità nei cui confronti, in ragione proprio della loro naturale diversità, vanno riconosciuti quei diritti alla riduzione delle disuguaglianze, condizione imprescindibile per realizzare il loro diritto ad avere pari opportunità, anche in forza di quei “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” di cui l’art. 2 Cost. richiede perentoriamente l’adempimento.

Occorre, tuttavia, essere consapevoli che affinché si possa parlare di riconoscimento e di garanzia dei diritti inviolabili nei confronti di quella massa dei senza diritti, costituita dagli emarginati o dai socialmente esclusi, come appunto le persone disabili, è necessario pregiudizialmente garantire loro quel meta-diritto fondamentale ed inviolabile a poter usufruire dei diritti – riconducibile all’evoluzione di significato delle disposizioni costituzionali di cui agli artt. 2 e 3 Cost. – che si traduce nel diritto delle persone con disabilità a fruire di condizioni minime per un’esistenza libera e, soprattutto, dignitosa.

Il volume si chiude con il contributo di Federico Girelli dedicato ad uno specifico profilo, quello del diritto all’istruzione dei disabili. L’inserimento degli studenti disabili nelle scuole rappresenta l’obbiettivo di un preciso programma costituzionale. I giudici amministrativi “applicano” quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 80 del 2010, affermando che le ore di sostegno destinate agli studenti disabili vanno commisurate alle specifiche esigenze del singolo studente. Alle statuizioni della Consulta è stato dato seguito anche sul piano legislativo ed amministrativo. Questo tipo di giurisprudenza deve quindi saldarsi ad un più generale impegno collettivo volto a costruire una società «più umana».