Note

1) C. Colapietro, Lo statuto costituzionale del lavoratore disabile, in Lavoro e disabili tà. Disciplina normativa e percorsi di inserimento, a cura di F. Girelli, Editoriale Scientifica, Napoli 2010, 36; Id., Diritto al lavoro dei disabili e Costituzione, in Giornale dir. lav. e relazioni ind., 2009/4, 615.

2) Sul punto vedi F. Modugno, I «nuovi diritti» nella Giurisprudenza Costituzionale, Giappichelli, Torino 1995, 72-73.

3) Vedi, in particolare, le sentenze nn. 106/1992; 88/1993; 167/1999; 226/2001; 329/2002; 467/2002.

4) Al di là della specifica questione di costituzionalità, non possono qui che ribadirsi le note perplessità suscitate da testi normativi composti da pochi articoli a loro volta corredati da centinaia di commi: al riguardo vedi G. Pistorio, Emendamento, in Digesto Pubbl., Aggiornamento III, Tomo I, Utet, Torino 2008, 362-363 e, da ultimo, nella prospettiva della forma di governo, F. Modugno, Ordinamento, Diritto, Stato, inLineamenti di diritto pubblico, a cura di F. Modugno, Seconda edizione, Giappichelli, Torino 2010, 79.

5) Per la verità ora l’art. 1, comma 605, lett. b), della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007) prevede che con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione siano adottati interventi concernenti «il perseguimento della sostituzione del criterio previsto dall’articolo 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con l’individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi».

6) Si è riportato il testo della Convenzione pubblicato in lingua italiana a cura della Direzione Generale della Comunicazione e della Direzione Generale per l’Inclusione e i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese (CSR) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (disponibile in www.lavoro.gov.it). Per la verità nella sentenza al n. 4 del considerato in diritto si legge che in base alla Convenzione il diritto in parola debba «essere garantito, anche attraverso la predisposizione di accomodamenti ragionevoli, al fine di “andare incontro alle esigenze individuali” del disabile (art. 24, par. 2, lett. c), della Convenzione)»: qui la Corte utilizza la traduzione del 2 marzo 2007 (disponibile in www.onuitalia.it) della prof.ssa Maria Rita Saulle, che del resto è il Giudice redattore della sentenza. L’art. 24, par. 2, lett. c), nel testo in inglese della Convenzione allegato alla legge n. 18/2009, pubblicata in Gazz. Uff. n. 61, Serie generale, dell’anno 2009, risulta così formulato: «Reasonable accomodation of the individual’s requirements is provided». L’art. 24 è ora richiamato anche nelle Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabili tà del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (disponibili in www.istruzione.it). Sulla Convenzione vedi N. Foggetti, Diritti umani e tutela delle persone con disabili tà: la Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006, in Riv. Coop. Giur. Int., 2009/33, 98 e segg.

7) Art. 38, comma 3, Cost.: «Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale».

8) Corsivo mio.

9) Vedi anche Corte cost. n. 406/1992.

10) Vedi già Corte cost. n. 215/1987.

11) Vedi già Corte cost. n. 215/1987.

12) Vedi anche Corte cost. n. 52/2000.

13) Vedi, tra le più recenti, Corte cost. ord. 269/2009; Corte cost. nn. 431/2008 e 251/2008.

14) Vedi, al riguardo, Corte cost. nn. 251/2008 e 226/2000.

15) La Costituzione «si fonda su una precisa scelta in ordine all’indirizzo dell’azione politica dello Stato, quella […] per cui ad esso spetta rimuovere le disuguaglianze di fatto esistenti tra i consociati che possano frapporsi all’effettivo godimento dei diritti civili e politici e alla concreta partecipazione di essi all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese», così M. Ruotolo, A mo’ di introduzione, in La Costituzione ha 60 anni: la qualità della vita sessant’anni dopo, Atti del Convegno di Ascoli Piceno, 14-15 marzo 2008, a cura di M. Ruotolo, Editoriale Scientifica, Napoli 2008, 14. Per la «equiparazione» tra diritti fondamentali e diritti inviolabili vedi F. Modugno, I «nuovi diritti» nella Giurisprudenza Costituzionale, cit., 85.

16) F. Modugno, Sull’interpretazione costituzionalmente conforme, in Il diritto fra interpretazione e storia, Liber amicorum in onore di Angel Antonio Cervati, Tomo III, a cura di A. Cerri, P. Häberle, I. M. Jarvad, P. Ridola, D. Schefold, Aracne, Roma 2010, 355.

17) F. Modugno, Sull’interpretazione costituzionalmente conforme, cit., 355.

18) In proposito vedi, da ultimo, S. M. Cicconetti, Lezioni di giustizia costituzionale, Quarta edizione aggiornata, Giappichelli, Torino 2010, 79-80; A. Celotto-F. Modugno, La giustizia costituzionale, in Lineamenti di diritto pubblico, a cura di F. Modugno, Seconda edizione, Giappichelli, Torino 2010, 694-696.

19) Il testo dei due dispositivi di Corte cost. n. 80/2010 è riportato supra alla fine del § 3. Sulla «dichiarazione di illegittimità costituzionale di norma abrogante» vedi A. Celotto, Coerenza dell’ordinamento e soluzione delle antinomie nell’applicazione giurisprudenziale, in F. Modugno, Appunti per una teoria generale del diritto. La teoria del diritto oggettivo, Terza edizione, con il contributo di A Celotto, R. D’Alessio e M. Ruotolo, Giappichelli, Torino 2000, 195 e segg.

20) Canone, invero, in origine «elaborato per l’esegesi delle sentenze comuni», vedi E Lamarque, Il «seguito» delle sentenze manipolative della Corte costituzionale presso i giudici comuni, in «Effettività» e «seguito» delle tecniche decisorie della Corte costituzionale, a cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2006, 100.

21) F. Modugno, Sull’interpretazione costituzionalmente conforme, cit., 357.

22) Dopo la pronuncia della sentenza il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha emanato le circolari nn. 37/2010 e 59/2010 (disponibili in www.istruzione.it). Vedi ora l’art. 9, comma 15, del D. L. 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica): «Per l’anno scolastico 2010/2011 è assicurato un contingente di docenti di sostegno pari a quello in attività di servizio d’insegnamento nell’organico di fatto dell’anno scolastico 2009/2010, fatta salva l’autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità, di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104». In giurisprudenza, da ultimo, Tar Calabria, Catanzaro, Sez. II, 8 settembre 2010, n. 2547 (in www.giustamm.it, 2010/9), che dalle statuizioni della Corte costituzionale trae conclusioni del tutto simili a quelle riscontrate nella sentenza del Consiglio di Stato in commento.

23) A. D’Andrea, Diritto all’istruzione e ruolo della Repubblica: qualche puntualizzazione di ordine costituzionale, in www.associazionedeicostituzionalisti.it.

24) V. Onida, Costituzione, valori sociali comuni, scuola, in www.associazionedeicostituzionalisti.it.

25) Vedi ancora Corte cost. n. 215/1987.

26) F. Modugno, I «nuovi diritti» nella Giurisprudenza Costituzionale, cit., 73.

27) P. Leon, La produzione della ricchezza nazionale, in La Costituzione ha 60 anni: la qualità della vita sessant’anni dopo, Atti del Convegno di Ascoli Piceno, 14-15 marzo 2008, a cura di M. Ruotolo, Editoriale Scientifica, Napoli 2008, 275-276: «Superficialmente, i diritti costituzionali sono frenati dalle regole del bilancio pubblico […] Non vi è dubbio, tuttavia, che i diritti (di cittadinanza, sociali, collettivi) vengano, nella C., prima dei limiti finanziari alla loro stessa attuazione»; M. Colasanto, Conclusioni, in Lavoro e disabili tà. Disciplina normativa e percorsi di inserimento, a cura di F. Girelli, Editoriale Scientifica, Napoli 2010, 112: «L’economia […] tende a ridefinirsi con parametri, che non sono più quelli tradizionali, come il PIL, di tipo quantitativo. // Si parla, pensate un po’, di “economia della felicità”: gli economisti, in questa prospettiva, spiegano quanto sia importante la dimensione relazionale, il bene relazionale, rispetto ad una concezione esclusivamente materiale».

28) Vedi: http://www3.lastampa.it/scuola/sezioni/news/articolo/lstp/335412/.

29) Vedi la interrogazione a risposta in Commissione n. 5-03491, assegnata alla VII Commissione della Camera dei deputati, presentata dalla on. De Biasi, in Atti Camera, XVI Legislatura, Assemblea, Allegato B ai Resoconti, seduta n. 375 del 29 settembre 2010, 15907. Seppure, come nella nota precedente, si è voluto evitare di riportare per esteso le dichiarazioni in parola, semplicemente indicando un riferimento testuale ove poterle leggere, in questo caso non ci si può esimere dal ricordare che il “docente” in questione ha menzionato la Rupe Tarpea…

30) M. Colasanto, Conclusioni, cit., 113: «le differenze non sono riducibili come diseguaglianze; vanno accettate, anzi vanno valorizzate perché più noi ci rendiamo conto che le differenze sono importanti, per quel che richiamano anche in termini valoriali di rispetto e di importanza della persona, più la società in qualche modo diventa per così dire più umana. // Questo è il grande interrogativo che assilla i sociologi oggi: riuscire a immaginare relazioni sociali umane». La Costituzione «tracciò un disegno che appunto tendeva anche alla valorizzazione del cittadino, sia con la partecipazione alla vita collettiva di strati sociali fino allora rimasti ai margini, sia con la instaurazione di nuovi rapporti umani in ogni settore, mediante un equo bilanciamento di interessi contrapposti», così F. Santosuosso, Essenziali valori sociali e tutela costituzionale, in Giur. It., 1993, IV, 113.

31) Così, con particolare riferimento all’inserimento lavorativo, A. Contardi, Le persone con sindrome Down nel mercato del lavoro: un obiettivo possibile, in Lavoro e disabilità. Disciplina normativa e percorsi di inserimento, a cura di F. Girelli, Editoriale Scientifica, Napoli 2010, 100.

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